21 dicembre 2011

LUL. Vale la “realtà di fatto” non il CCNL

Vi è infedele registrazione quando vi sono dati difformi rispetto all’effettiva prestazione lavorativa, profilo retributivo, previdenziale o fiscale
Autore: Redazione FIscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 47 del 13 dicembre 2011 avanzato da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che sussiste l’ipotesi di infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro quando la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponde a quella formalizzata sul libro unico. Inoltre, viene espressamente stabilito che per determinare l’infedeltà di una registrazione sul LuL, è la “realtà di fatto” e non il dettato del C.C.N.L.

Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro, in data 13 dicembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della DGAI in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39, c. 7, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) in relazione al concetto di infedele registrazioni sul LUL. In particolare, si chiede se è possibile configurare l’infedele registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate, quando tali registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore, ovvero dalle somme effettivamente erogate allo stesso.

Chiarimenti preliminari - Il DGAI, prima di entrare in merito alla risposta, ha ritenuto opportuno rammentare la disposizione all’art. 39, c. 7 del D.L. n. 112/2008, “salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro”. Il Ministero, inoltre, ricorda che nella precedente circolare n. 20/2008 aveva già specificato che integra la condotta della infedele registrazione la scritturazione di “dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro” e che l'infedeltà delle registrazioni è legata alla registrazione di un dato che risulta “gravemente non veritiero”, e perciò infedele rispetto alla “effettiva consistenza” della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. A tanto, il Ministero aggiunge un ulteriore chiarimento, ossia a che cosa rapportare l'infedeltà: se al parametro dettato dal contratto collettivo di riferimento oppure alla realtà di fatto (cioè alla misura delle somme effettivamente percepite dal lavoratore).

La risposta del Ministero del Lavoro – Analizzando la risposta del Ministero del Lavoro, è possibile notare la propensione per la seconda soluzione, ossia per la riconduzione dell’infedeltà delle scritturazioni alla realtà di fatto, cioè alla necessaria corrispondenza fra quanto di fatto erogato e quanto risultante dal LuL. Pertanto, secondo il Ministero, l'illecito si configura “ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata effettivamente non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico”. In conclusione, il Ministero ritiene coerente con il sistema introdotto dal libro unico del lavoro collegare la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori che, nel caso dell'infedele registrazione, riguardano la registrazione di dati in modo non corrispondente al vero.

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