29 febbraio 2012

M.L.P.S. e C.d.l. Ispezioni flash sul lavoro

Il 15 febbraio scorso sono entrati in vigore le nuove norme sulla semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione sul lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –Il Ministero del Lavoro e il C.N.O. dei consulenti del lavoro, il 15 febbraio scorso, hanno firmato un protocollo d’intesa per la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni sul lavoro. In particolare, gli ispettori non dovranno più richiedere i documenti ai soggetti ispezionati, in quanto sono già in presenti nelle banche dati a disposizione del M.L.P.S. Solo se l’ispettore è impossibilitato ad accedere ai documenti tramite banche dati, potrà richiedere al professionista l’esibizione dei documenti da accertare. Sono escluse dal protocollo invece le attività ispettive eseguite nell’esercizio delle specifiche funzioni di polizza giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione trasmessa dal professionista.

Monitoraggio –Al fine di monitorare lo stato si attuazione del protocollo, sia il M.L.P.S. che il C.N.O. dei consulenti del lavoro dovranno nominare un referente, i quali procederanno ogni sei mesi a verificare l’andamento dell’intesa proponendo eventuali miglioramenti o aggiustamenti, sulla base delle esperienze maturate dal personale ispettivo. A tal fine, verranno utilizzati i tavoli tecnici opportunamente integrati con la presenza dei rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL.

Documenti da non richiedere –I documenti già in possesso dell’Ente competente per la verifica ispettiva, quindi da non richiedere, sono: le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav, Uniurg) fatta eccezione per i lavoratori domestici; i prospetti informativi collocamento obbligatorio L. n. 68/1999; le denunce INAIL ex art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965; l’attribuzione della matricola INPS; le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupata in agricoltura; il DURC; il certificato d’iscrizione CCIAA; il modello UNICO; 750, 760/SA-SC; le informazione relative ai modelli UniEmens dal 2010 in poi da Net-INPS; gli importi complessivamente versati tramite F24; le informazioni relative ai modelli DM10concernenti il personale dipendente, fatta eccezione per i dati relativi alle ultime tre mensilità.

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