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L’INAIL, con la nota n. 5056 del 7 giugno 2013, ha fornito in favore dei datori di lavoro le istruzioni in merito al flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale. In particolare, viene precisato che il datore di lavoro è obbligato a fornire all'INAIL tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio per favorire l'istruttoria delle pratiche di malattia professionale, pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 19 del T.U. INAIL (sanzione amministrativa fino a 929 euro). Infatti, la mancata acquisizione delle notizie richieste nei questionari, non può costituire di per sé motivi di chiusura negativa della pratica, dal momento che l’istruttoria deve essere sempre portata a termine con una specifica motivazione anche in caso di rigetto.
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