17 dicembre 2014

Medici INPS. Rivisto il limite minimo delle visite mediche

Le visite mediche minime mensili da effettuare per accedere al contributo annuo di 500 euro è passato da 40 a 21

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Rivisto il limite minimo delle visite mediche mensili da effettuare per accedere al contributo annuo previsto in favore dei medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale. Infatti, esclusivamente per l’anno 2014 tale limite minimo è passato da 40 a 21 visite mediche di controllo mensili. Resta fermo invece, il requisito riguardante gli eventi formativi utili al conseguimento del rimborso spese, fissato in due corsi di cui uno obbligatoriamente in Medicina legale e delle assicurazioni e l’altro a scelta ma su argomenti di interesse per l’Istituto. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 9674/2014.

Contributo aggiornamento professionale – Il Decreto Ministeriale 8 maggio 2008 all’art. 3. c. 5 prevede l’erogazione di un contributo annuo, pari a 500 euro, per ciascun medico iscritto nelle liste speciali dell’INPS, a titolo di rimborso spese di aggiornamento professionale. Affinché il medico abbia diritto al suddetto contributo, è necessario possedere dei requisiti; uno di questi è la soglia minima di visite mensili nel corso dell’anno di interesse che ciascun medico deve effettuare, fissati in 40 visite. La soglia minima serve per riconoscere il contributo esclusivamente a quei medici che garantiscono una maggiore disponibilità nel rapporto di collaborazione instaurato con l’Istituto.

Chiarimento INPS – Ora, in relazione alla contrazione del budget annuale, a seguito dei noti interventi di razionalizzazione disposti dal legislatore in ottica di spending rewiev, l’INPS ha ritenuto opportuno rideterminare il requisito riferito al numero minimo di visite mensili necessario per il riconoscimento del contributo in oggetto, sulla base dell’attività espletata dai medici di lista nell’anno in corso. In particolare, solo per l’anno 2014, il suddetto limite minimo di 40 visite è stato rideterminato a 21 visite. In ogni caso, rimane confermato il requisito richiesto relativamente agli eventi formativi utili al conseguimento del contributo, ossia due corsi di cui uno obbligatoriamente in Medicina legale e delle assicurazioni e l’altro a scelta ma su argomenti di interesse per l’Istituto. Infine, l’INPS tiene a ricordare che la documentazione necessaria dovrà essere presentata alla Struttura territoriale di competenza allo scadere dell’anno solare per l’erogazione del contributo da effettuarsi a consuntivo entro e non oltre il mese di gennaio 2015, imputando la spesa in conto residui 2014.
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