28 febbraio 2014

Medici. Invio dati sanitari 2013

Entro il prossimo 31 marzo 2014, i medici competenti dovranno inviare i dati sanitari 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Adempimento in vista per i medici di fabbrica. Infatti, alla fine del prossimo mese (31 marzo 2014) scade l’ultimo giorno utile per trasmettere all’INAIL i dati sanitari rilevanti sulla sicurezza del lavoro, relativi all’anno 2013. L’adempimento, dopo la sperimentazione dell’anno scorso, entra ufficialmente in regime e, da quest’anno, bisogna comunicare i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro il primo trimestre dell’anno successivo. In caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa che va da 1.096 euro a 4.384 euro.

La normativa – L’adempimento, che deriva dall’art. 40 del T.U. di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), è disciplinato dal D.M. 9 luglio 2012 che ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, nonché appunto le modalità per la trasmissione annuale al servizio sanitario degli stessi contenuti. Come accennato in premessa, durante lo scorso anno si è tenuto un periodo di sperimentazione, spostando il termine per la prima trasmissione dei dati 2012 dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013.

L’adempimento – L’adempimento, in particolare, riguarda il medico competente, ossia colui che è in possesso di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso T.U., nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti gli altri compiti previsti dalla disciplina della sicurezza sul lavoro; nonché per collaborare ai fini della valutazione dei rischi.

L’invio telematico – L'inserimento dei dati dovrà essere effettuato da parte dei medici competenti, come previsto dall'allegato II del D.M. 9.7.2012; la raccolta dei dati sarà efficace ai fini delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. In questa prospettiva l'INAIL ha predisposto, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata 153/CU del 20.12.2012, un applicativo web, strutturato in maniera da rendere le operazioni di inserimento dati e la loro trasmissione, il più possibile semplificate e standardizzate, anche attraverso l'automatizzazione di diversi campi di inserimento. Per trasmettere i dati in argomento, il medico competente deve seguire i seguenti passaggi:
  • registrarsi sul portale INAIL (www.inail.it) e accedere all’applicativo;
  • associarsi con l’unità produttiva. Se questa non fosse già presente nell’archivio INAIL, il medico può effettuarne l’inserimento;
  • terminata questa fase, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio.

La sanzione – Non ottemperare al suddetto adempimento significa andare incontro all’art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008), che prevede una sanzione amministrativa che va da 1.096 euro a 4.384 euro. L’anno scorso, invece, essendo appunto una fase sperimentale il regime sanzionatorio è stato sospeso.
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