Premessa –A seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), fissato al 2,7%, l’INPS ha provveduto, come di consueto, ad aggiornare nella misura del 100% i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012.
Trattamenti di integrazione salariale –Come accennato in premessa, l’Istituto ha aggiornato per quest’anno gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Pertanto:
- per retribuzioni inferiori o uguali ad € 2.014,77, l’importo lordo è pari ad € 931,28, mentre l’importo netto è uguale ad € 876,89;
- per retribuzioni, invece, superiori ad € 2.014,77, l’importo lordo è pari ad € 1.119,32, mentre l’importo netto è uguale ad € 1.053,95.
Qualora l’integrazione salariale è concessa in favore delle imprese del settore edile e lapideo “per intemperie stagionali”, i predetti importi devono essere incrementati del 20%.
Trattamenti per i disoccupati edili–Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, l’importo da corrispondere per l’anno in corso è pari ad € 608,90, che al netto della riduzione del 5,84% di cui all’art. 24 della L. n. 41/1986, è uguale ad € 573,34.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola–Quanto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, l’importo per il 2012 è pari ad € 931,28 e ad € 1.119,32. Mentre, per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2011, si applicano i seguenti importi: € 906,80 ed € 1.089,89.
Assegno per attività socialmente utili –Infine, l’Istituto ha altresì rivalutato l’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili il quale,a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato fissato in € 556. Mentre, per i lavoratori di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n. 280/1997, non opera né la rivalutazione né l’aumento di € 438,99 (£ 850.000) di cui all’art. 45, c. 9, L. n. 144/1999; pertanto il relativo assegno resta fissato in € 413,16 mensili.