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L’art. 1, comma 16, della legge n.213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR entro il limite complessivo di 1.000 euro (anziché 258,23 euro), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico, il limite complessivo è innalzato a 2.000 euro in riferimento alle medesime tipologie di benefit. Il 07 marzo 2024, l’ADE ha fornito gli attesi chiarimenti con propria circolare n. 5/E. In questo elaborato verranno approfondite le tematiche che, alla data odierna, erano rimaste irrisolte.
(prezzi IVA esclusa)