Premessa – La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 7/2014, ha fornito utili chiarimenti in merito all’assunzione di lavoratori in mobilità e alla decorrenza delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro. In particolare, è stato chiarito che la delibera d’iscrizione nelle liste di mobilità è il presupposto costitutivo per la fruizione dei benefici contributivi, attesa la verifica amministrativa che ne sancisca ufficialmente il diritto. Pertanto, il datore di lavoro che assume deve attendere la delibera d’iscrizione nelle liste di mobilità per usufruire del beneficio. Da notare, inoltre, che la delibera non potrà non avere efficacia retroattiva e l’assunzione avvenuta prima della sua emanazione dovrà fruire dell’agevolazione.
Iscrizione nelle liste di mobilità - In via preliminare, i CdL rammentano che l’art. 4, c. 9 della L. n. 223/1991, così come modificato dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), stabilisce che: “entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”. Successivamente, una volta effettuata tale comunicazione, “l'Ufficio regionale del lavoro […], compila una lista dei lavoratori in base alle schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità […]” (art. 6 della L. n. 223/1991).
Mobilità - La ratio della “mobilità” risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale in seguito a un licenziamento collettivo consentendo, nel contempo, alle imprese che vogliano assumere tali lavoratori di fruire delle agevolazioni contributive previste agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/91 o, in ipotesi, di utilizzare il contratto di apprendistato ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011. L’agevolazione compete, dunque, in ragione dello status soggettivo del lavoratore precedentemente licenziato e non può essere temporalmente condizionata da un adempimento amministrativo che potrebbe essere dilazionato da esigenze non ascrivibili né al lavoratore né all’azienda che lo voglia assumere.
Chiarimento CdL - Ciò detto, gli esperti della Fondazione Studi chiariscono – come accennato in precedenza – che la comunicazione dei recessi deve essere resa dal datore di lavoro che licenzia, entro 7 giorni. Questo significa che, mentre in precedenza la suddetta comunicazione doveva essere contestuale al licenziamento, dal 18 luglio 2012 può legittimamente essere inoltrata ai destinatari entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi. Tale dilazione temporale, in caso di mancato preavviso, ove l’iscrizione nella lista non avesse efficacia retroattiva dalla data del licenziamento, unitamente ai tempi per l’approvazione della lista medesima, verrebbe a pregiudicare in via ulteriore i tempi per l’accesso ai benefici contributivi. È chiaro che per essere considerato in mobilità – ferma restando la successiva convalida amministrativa resa con l’approvazione della lista – il lavoratore deve essere stato licenziato nell’ambito di un licenziamento collettivo. Prova ne sia la previsione dell’art. 4, c. 4-bis, della L. n. 223/91 che esclude il diritto ai benefici economici con riferimento a quei lavoratori che siano stati “collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti”, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, “al momento del licenziamento”, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume. Dall’impostazione letterale della norma – chiariscono i CdL - si desume l’immediata consequenzialità, o meglio immedesimazione, tra licenziamento e mobilità, status quest’ultimo che, in quanto tale, consente l’agevolazione ex tunc, dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, una volta che l’iscrizione nella lista sia stata deliberata anche dopo l’assunzione medesima, con evidente efficacia retroattiva dal giorno successivo alla data di licenziamento.