Tra Certificazione Unica e invio delle dichiarazioni delle retribuzioni (e per fortuna è stato prorogato l’inoltro del Prospetto Informatico disabili), gli studi professionali dovranno fare i conti con un altro adempimento di notevole importanza: il mod. OT24. La domanda, che serve per ottenere lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione”, richiedibile da aziende operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008), dovrà essere presentata in maniera esclusivamente telematica - attraverso la sezione “Servizi Online” presente sul sito www.inail.it - entro il termine del 29 febbraio 2016 con la documentazione probante richiesta dall’Istituto assicurativo.
Quest’ultimo, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
È bene tenere presente che la riduzione opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Ricorda. È necessario essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa ed essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
Misura di riduzione - L’”oscillazione per prevenzione”, in particolare, riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al Decreto Ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
• 28% fino a 10 lavoratori;
• 18% da 11 a 50 lavoratori;
• 10% da 51 a 200 lavoratori;
• 5% oltre 200 lavoratori.
Requisiti - Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
La domanda – Come precisato in premessa, è necessario che alla domanda sia allegata, tramite file pdf, la documentazione che provi l’effettiva effettuazione degli interventi dichiarati. I documenti verranno controllati dai funzionari amministrativi i quali sono chiamati a verificare la corrispondenza fra i documenti allegati e gli interventi indicati nella domanda.
Ciò comporta due conseguenze fondamentali:
• il file/ o i file, a seconda degli interventi indicati, dovrà avere la denominazione dell’intervento (come da istruzioni INAIL);
• la mancata trasmissione contestuale della documentazione alla domanda, comporta l’esclusione automatica dal beneficio.
Altra novità importante riguarda la gestione delle domande che, dal 2016, non è più attribuita in base alla sede dei lavori della PAT/unità operativa oggetto dell’intervento, bensì la competenza sarà per sede legale. In altri termini, la sede locale INAIL dove risiede la sede legale del datore di lavoro, dovrà trattare tutte le PAT che il datore di lavoro abbia indicato nella o nelle domande, garantendo uniformità nella valutazione sia amministrativa che tecnica.