Premessa – D’ora in poi verificare i compensi percepiti dal lavoratore occasionale sarà più semplice. Infatti, nella sezione “lavoro accessorio” dei servizi online dell’INPS, gli stessi lavoratori, i committenti e i delegati autorizzati, potranno accedere al nuovo “estratto conto prestatore”, contenente i compensi lordi totali percepito nell’anno selezionato, suddivisi per committente. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 176/2013 fornendo utili indicazioni sulle modifiche alle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore.
Riforma Fornero - Il lavoro accessorio è stato profondamente rivisitato dalla riforma Fornero (art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012), il quale ne ha ristretto l’ambito di operatività, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). La suddetta disposizione normativa, in particolare, ha ridefinito i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Tale soglia non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato. La norma si applica sia nei confronti degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, e assicurati all’INPS presso la gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, L. n. 335/1995. Al riguardo, si precisa che con l’espressione “imprenditori commerciali” s’intendono tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione, dell’impresa agricola.
Il limite economico – Quanto ai limiti economici, intesi come compensi complessivamente percepiti dal prestatore, non possono essere superiore nel corso dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre):
- a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
- a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000 € lordi.
Visualizzazione limiti economici - Considerata l’importanza dei suddetti limiti, al superamento dei quali scattano le sanzioni previsti dalla legge, il Ministero del Lavoro ha revisionato e adeguato le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore ai requisiti previsti dalla norma sviluppando specifiche funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore. Con particolare riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012 le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o in quella attuale. Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher INPS e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari), il relativo compenso può non essere presente nell’estratto conto del prestatore.
L’accesso – Le nuove funzionalità sono state rese disponibili sul sito dell’INPS (www.inps.it) nell’elenco di tutti i “Servizi Online”, nella sezione “Lavoro Accessorio”. In particolare per i committenti, accedendo alla sezione “Committenti/Datori di Lavoro” (accesso con PIN), sarà disponibile il nuovo Estratto Conto Prestatore, dove è possibile visionare, specificando l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti. La procedura proporrà all’utente due diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher. Stesse funzionalità appena descritte valgono per i delegati, accedendo all’area a loro dedicata, nella sezione “Consulenti, associazioni e delegati” (accesso con PIN). Infine, i prestatori potranno accedere all’area a loro dedicata nella sezione “Prestatori”, utilizzando il proprio codice fiscale e un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso. La nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l’anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per questi ultimi sarà possibile anche visualizzare l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’INPS.