Arrivano in extremis le istruzioni INPS che concedono il placet al nuovo ammortizzatore sociale unico (meglio conosciuto come
NASpI). Infatti, il giorno prima dell’entrata in vigore del sostegno economico disciplinato dal D.Lgs. n. 22/2015, l’Istituto previdenziale ha reso disponibile – con il messaggio n. 2971/2015 - i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda, che deve avvenire entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’istanza, in particolare, può essere inviata in tre modi differenti: via
web, attraverso il sito dell’INPS (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite
patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite
Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
In ogni caso, l’INPS fa riserva nel fornire informazioni più dettagliate in una circolare di prossima pubblicazione.
NASpI – Come più volte affermato su queste pagine, dal 1° maggio 2015 è entrata in vigore la NASpI, recante l’obiettivo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La nuova tutela, che si applica esclusivamente per gli eventi di cessazione verificatisi dal 1° maggio 2015, prende il posto dell’ASpI e mini-ASpI che continuano a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.
Ambito soggettivo – Utili chiarimenti giungono anche per quanto concerne l’ambito soggettivo della NASpI. Sul punto, viene specificato che la nuova tutela, oltre ai lavoratori dipendenti ivi compresi, trova applicazione anche per gli
apprendisti, soci di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo,
lavoratori in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della Legge n.142 del 2001, nonché il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Requisiti e durata - Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La nuova tutela è corrisposta
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (massimo due anni).
Inoltre, si fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione.