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Il D.Lgs. n. 22/2015 all’art. 1 - Titolo I “Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” - ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI. L’entrata in vigore, prevista per il 1° maggio 2015, sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI).
La staffetta degli ammortizzatori sociali ha da subito creato numerosi dubbi in capo ai potenziali percettori: a partire dall’importo che si andrà a percepire, al campo di applicazione, nonché la durata massima della prestazione.
Volgendo un rapido sguardo ai due criteri di accesso, è possibile dedurre come la NASpI – rispetto all’ASpI – abbia l’obiettivo di favorire coloro che possono contare su un periodo di contribuzione maggiore (il periodo per individuare la retribuzione media mensile è passato da due a quattro anni).
Inoltre, da un punto di vista della durata della prestazione, il nuovo impianto garantirà un trattamento più corposo per chi presenta un periodo temporale di occupazione e relativa contribuzione maggiormente significativo.
Ma vediamo nel dettaglio le principali differenze tra le due prestazioni.
Requisiti di accesso – Partiamo dai requisiti di accesso. Per accedere alla NASpI è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’importo – Per quanto concerne la misura della prestazione, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’ASpI, invece, per la determinazione dell’importo mensile prende come riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
Differente è anche il meccanismo di décalage. L’ASpI, infatti, prevede una riduzione dell’importo erogato: pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione; nonché un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Mentre la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La durata - Passando alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la prestazione è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.
La durata dell’ASpI, invece, è legata all’età del lavoratore nel seguente modo:
• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013:
- 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
- 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;
• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014:
- 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
- 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
- 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015:
- 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
- 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.