Premessa –L’INPS, con la il messaggio n. 2769 del 16 febbraio 2012, ha chiarito che nel caso in cui un lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale svolga un’attività lavorativa, la cui retribuzione sia costituita esclusivamente da compensi reversibili, previa esibizione della prova documentale della reversibilità, può ritenersi esonerato dalla comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato.
I compensi reversibili –I compensi reversibili sono quei particolari compensi spettanti all’amministratore di una società, il quale, allo stesso tempo, ricopre anche la posizione di lavoratore dipendente presso un’altra società. Spesso accade che, all’interno di uno stesso gruppo, la società controllante, scelga tra i propri dipendenti, una persona, per poi imporla alla società controllata in qualità di amministratore. La procedura standard prevede che la società controllata non paghi direttamente l’amministratore per l’attività svolta, ma sia in contatto diretto con la società controllante, la quale percepisce il compenso spettante all’amministratore, per poi girarglielo in busta paga. In altre parole, si potrebbe dire che tra la controllata e il suo amministratore non nasce un’obbligazione economica, ma solo lavorativa, in quanto quella economica è trattata direttamente con la società controllante (che generalmente è quella che sceglie l’amministratore). Infatti, può accadere anche che sia lo stesso amministratore a riversare i compensi alla società controllante di cui è dipendente, poi questa provvederà a liquidarli in busta paga.
La tassazione – Ciò detto,è chiaro che icompensi reversibili non costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, né sono assoggettabili a tassazione, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per legge o clausola contrattuale, devono essere riversati. Di conseguenza, ai fini delle erogazioni dei trattamenti di integrazione salariale anche i compensi reversibili alle Associazioni Sindacali, solo previa esibizione della prova documentale della reversibilità, non danno luogo a ipotesi di cumulabilità con le prestazioni integrative salariali.
La comunicazione –Infine, l’INPS giunge alla conclusione che qualora il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale svolga un’attività lavorativa, la cui remunerazione derivi esclusivamente da compensi reversibili, previa esibizione della prova documentale della reversibilità, può ritenersi esonerato alla comunicazione preventiva dell’INPS dello svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato.
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