5 maggio 2014

Niente acausale per i contratti sostitutivi

La causale per le assunzioni a tempo determinato va indicata per i contratti sostitutivi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Acausale sì, ma non per i contratti sostitutivi. Infatti, le nuove norme introdotte dal Jobs act (D.L. 34/2014) in materia di contratti a termine, e in particolare in merito alla c.d. “acausale”, non trovano applicazione nei contratti sostitutivi. La norma è in contrasto con l'agevolazione prevista dal Testo unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/01) in favore di chi assume lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. In compenso, i contratti sostitutivi risultano alleggeriti dal contributo addizionale dell’1,4% introdotto dalla Fornero (L. n. 92/2012) per chi instaura rapporti a termine dal 1° gennaio 2013.

Contratti a termine – Con l’entrata in vigore del Jobs act (21 marzo 2014), si è liberalizzato notevolmente l’utilizzo dei contratti a tempo determinato, eliminando la c.d. “causale” (che giustifica l’instaurazione del rapporto di lavoro), indipendentemente se si tratta di primo contratto, nel limite di durata massima di 36 mesi (3 anni). In precedenza, invece, la riforma Fornero (L. n. 92/2012) aveva concesso l’acausale solo con riferimento al primo rapporto di lavoro a termine e per una durata massima di 12 mesi.

Contratti sostitutivi – Come precisato in premessa, la nuova formulazione del contratto a termine impatta con le agevolazioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001. Per fruire della prevista riduzione contributiva, pari al 50% dell'onere a carico del datore di lavoro, esistono già disposizioni di prassi dell'INPS che non si ha motivo di ritenere che possano essere oggetto di modifiche. A conferma di ciò, è possibile richiamare l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 368/2001, nella parte in cui afferma che il termine (cioè la data di scadenza) deve risultare “anche indirettamente” da atto scritto. Ora, l'uscita di scena delle ragioni (tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) che fino a qualche giorno fa rendevano il contratto a tempo determinato valido, sembrerebbe annullare la possibilità di indicare il termine in modo indiretto. Si può, invece, ragionevolmente affermare che tale facoltà non viene meno, sempreché nel contratto venga volontariamente esplicitata la causa sostitutiva. Quest'ultima, inoltre, consente di anticipare l'assunzione del lavoratore destinato alla sostituzione, di un mese o del maggior periodo eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Si rammenta, inoltre, che l'articolo 10, del D.Lgs. del 368/2001 esclude da ogni limitazione quantitativa (compreso il limite legale del 20%), i contratti a termine conclusi per ragioni di carattere sostitutivo.

Contributi addizionale –
La riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto un contributo addizionale Aspi (1,4%) che dal 1° gennaio 2013 grava sui rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. Contributo, questo, che non è dovuto nei casi di assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti. A legislazione vigente, dunque, sembra possibile sostenere che l'entrata in vigore delle nuove previsioni contenute nel D.L. 34/2014 non fanno venire meno questo esonero.
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