A pochi giorni al debutto ufficiale della nuova batteria di ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 22/2015, la Fondazione Studi CdL ha ritenuto opportuno approfondire con un’apposita circolare pubblicata ieri (la n. 9/2015) gli interventi sulla materia degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in attuazione della delega operata dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 183/2014. A tal proposito, l’obiettivo dichiarato dal Governo è quello di unificare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi di ASpI in modo da ampliare la tutela previdenziale dell’evento disoccupazione e da garantire tutele di maggior durata ai lavoratori con carriere contributive più rilevanti.
Sul punto, gli esperti della Fondazione Studi hanno precisato che gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di ASpI e mini AspI rimangono identici anche per le nuove prestazioni compreso il c.d. “ticket una tantum di licenziamento”. Allo stesso modo, i CdL ritengono che possa trovare applicazione, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di NASpI, il beneficio economico pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 7 co. 5 del D.L. n. 76/2013).
Unico dubbio per i CdL riguarda la restituzione o meno al datore di lavoro del contributo addizionale, pari all’1,4%, in caso di stabilizzazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La soluzione avanzata è la non restituzione del contributo, in quanto in caso di stabilizzazioni intervenute nel corso del 2015, quest’ultima è cedevole rispetto all’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2015).
NASpI – Il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI), che trova applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ultimo giorno giuridico del rapporto), si applica ai lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con riferimento a quest’ultimo requisito, i CdL sottolineano che le 30 giornate possono essere raggiunti anche attraverso la sommatoria di più rapporti di lavoro diversi. Per quanto riguarda, invece, il requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, non è previsto il rispetto del minimale contributivo per cui è sufficiente la durata della prestazione lavorativa, senza rilevanza alcuna per la retribuzione percepita.
Quanto alla presentazione della domanda, che dovrà essere inoltrata telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Esempio. Si ipotizza una cessazione del rapporto in data 1° maggio 2015 e una domanda NASpI presentata il giorno 3maggio 2015. In tal caso, l’indennità avrà decorrenza 9 maggio 2015, ossia dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto. Diversamente se la cessazione del rapporto avviene il 1° maggio 2015ma la domanda viene presentata il 10 maggio 2015 allora l’indennità avrà decorrenza 11 maggio 2015, in quanto è spirato il termine degli 8 giorni.
Con riferimento alle condizioni di accesso alla NASpI, i CdL evidenziano che queste ultime risultano meno restrittive rispetto al precedente combinato ASpI-miniASpI.
Non sono infatti più richieste le due annualità di anzianità assicurativa e soprattutto le 13 settimane di accredito contributivo vengono ricercate nelle ultime quattro annualità e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l’accesso alla miniASpI.
Quanto alla misura, l’
assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.
In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro (rivalutato annualmente).
Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Ciò fa sì che la NASpI rispetto all’ASpI subisce una inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa decurtazione in presenza di elevate mensilità di fruizione.
Esempio. Al settimo mese di fruizione l’indennità ASpI/miniASpI avrebbe subito una decurtazione del 15%, l’indennità NASpI subisce una decurtazione del 12%. Ma già dal nono mese di fruizione l’indennità NASpI subisce una decurtazione del 18%, mentre la decurtazione dell'ASpI/miniASpI rimane fissa al 15%.
ASDI - Del tutto nuovo è l’Assegno di disoccupazione, in vigore sperimentalmente dal 1° maggio e per il solo anno 2015 salvo eventuali ulteriori rifinanziamenti, destinato ai soggetti che abbiano già fruito interamente della NASpI, siano ancora alla ricerca di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, valutata in termini di ISEE, secondo i parametri che successivamente saranno individuati da apposito D.I.
Esempio. Un soggetto che abbia un requisito contributivo negli ultimi quattro anni di 156 settimane
può fruire dell’indennità NASpI per un massimo di 78 settimane ossia per 1 anno e 6 mesi.
DIS-COLL - La DIS-COLL, che sostituisce l’indennità una tantum prevista dalla Riforma Fornero, è riconosciuta ai co.co.co. anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Essa si applica per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2015 (salvi i diritti maturati in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013) e fino al 31 dicembre 2015. Per quest’anno, l’indennità è riconosciuta a tutti i collaboratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
• non essere pensionati;
• essere privi di partita IVA;
• stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• possano fa valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.