16 novembre 2011

Nuovo apprendistato. Ok alle vecchie regole per 6 mesi

Il Ministero del Lavoro illustra le novità sull’apprendistato in merito al regime transitorio e sanzionatorio
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Dopo quasi tre settimane dall’entrata in vigore del nuovo T.U. dell’apprendistato, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali torna a fare il punto in merito. Questa volta l’attenzione del Ministero si è focalizzata sull’art. 7 del D.Lgs. 167/2011 in particolare sul periodo transitorio e sulla attività ispettiva, quindi sulle sanzioni. Per quanto concerne il primo aspetto, il Ministero rileva che fino al 25 aprile 2012 (6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 167/2011) per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione in via transitoria le regole legislative e contrattuali precedenti. Mentre per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il datore di lavoro che assume un apprendista, senza consegnarli il contratto scritto, sarà sanzionato. Tuttavia, l’ispettore può consentire al datore di lavoro la regolarizzazione, entro 30 giorni, mediante procedura di diffida, senza disporre la trasformazione del rapporto in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, opzione possibile “solo” su richiesta del lavoratore. Lo comunica il Ministero del Lavoro con al circolare n. 29 diffusa in data 11 novembre 2011.

Il regime transitorio – Come appena accennato, all’art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, il T.U. dell’apprendistato introduce un regime transitorio, il quale stabilisce che limitatamente alla durata di sei mesi, fino al 25 aprile 2012, ove nei territori e nei settori in cui la nuova disciplina non sia stata recepita da regioni e CCNL, continuerà a sopravvivere la vecchia disciplina sull’apprendistato. Al termine di questo periodo, l’unica disciplina applicabile sarà quella contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011. Ciò vale, spiega il Ministero, per l’apprendistato per la qualifica professionale e per quello professionalizzante. Non è così per l’apprendistato di terzo livello, ovvero l’apprendistato di alta formazione o ricerca, la quale è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

I tipi di apprendistato - Anche con le nuove regole, così come nella vecchia disciplina, l'apprendistato si distingue in tre tipi:
- il primo è l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; la sua operatività è condizionata ad un accordo della conferenza Stato-Regioni. Pertanto, durante la fase transitoria, sarà possibile assumere minori per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione solo nelle Regioni che hanno stipulato intese con i Ministeri competenti;
- il secondo apprendistato è il professionalizzante, ossia il contratto di mestiere; può essere operativo, spiega il Ministero, già durante la fase transitoria, ma a patto che sia la regione e sia la contrattazione collettiva di riferimento (ovvero eventuali accordi interconfederali) abbiano recepito la riforma. In tal caso, tuttavia, trascorsi i sei mesi del regime transitorio, sarà possibile attivarlo anche sulla base delle “sole” regolamentazioni contrattuali; ciò vuol dire, spiega il ministero, che l'apprendistato professionalizzante potrà essere svolto anche solo sulla base della formazione dei lavoratori esclusivamente a carico del datore di lavoro. Ma ciò è possibile “a condizione dell'assenza di una concreta offerta formativa pubblica”;
- infine, il terzo tipo di apprendistato può essere attivato immediatamente, ancor prima che le regioni e la contrattazione ne disciplinano gli aspetti di propria competenza, tramite intese ad hoc stipulate tra il singolo datore di lavoro (impresa) e l'istituzione formativa o di ricerca.

Il regime sanzionatorio – Un altro punto affrontato dalla circolare riguarda la sanzione. Infatti, viene stabilito che, qualora il datore di lavoro assume un apprendista senza consegnargli il contratto scritto sarà sanzionato Tuttavia, previa diffida obbligatoria, egli ha la possibilità di provvedere alla regolarizzazione, entro 30 giorni, redigendo l’atto scritto e consegnandolo al lavoratore anche dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro evitando, così, la trasformazione automatica in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Dicastero precisa che la sola consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro non è di per sé sufficiente a soddisfare la formalità del contratto; se, però, mancano entrambe (contratto e comunicazioni al Centro per l’impiego) il rapporto si considera in nero con l’inevitabile conseguenza della sua trasformazione in un normale contratto a tempo indeterminato. Non è escluso, affermano infine i tecnici ministeriali, che lo stesso lavoratore possa, dopo la cessazione del precedente rapporto costituitosi per effetto della diffida, essere assunto come apprendista.

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