Nessuna sanzione per i datori di lavoro che non comunicano telematicamente, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’esito dell’offerta di conciliazione. La comunicazione, infatti, può tranquillamente slittare al giorno successivo in cui si conclude la procedura e, comunque, entro 5 giorni da conteggiarsi dalla conclusione della procedura.
L’importantissimo chiarimento è arrivato direttamente dai rappresentati del Ministero del Lavoro che, in occasione del Videoforum Lavoro organizzato dalla stampa specializzata, hanno fornito delucidazioni in merito ai due decreti legislativi (n. 22/2015 e 23/2015) entrati in vigore lo scorso 7 marzo 2015.
Offerta di conciliazione – Il D.Lgs. n. 23/2015 all’art. 6, co.1 ha introdotto una nuova conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. La nuova conciliazione, che prende il posto del c.d. “Rito Fornero” (art. 1, co. 48-68 della L. n. 92/2012), è facoltativa e consente un notevole risparmio sulle spese processuali. Infatti, la finalità della norma è di alleggerire il carico di lavoro per i tribunali, permettendo alle parti di raggiungere in tempi rapidi una soluzione concordata che risparmi lunghe attese, spese processuali e carichi fiscali.
La procedura – Il meccanismo, in particolare, prevede la possibilità per il datore di lavoro di poter offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60gg dal ricevimento da parte del lavoratore della comunicazione di licenziamento), un importo esente da imposizione fiscale e contributiva. Tale importo contributivo pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
L’importo sarà erogato mediante assegno circolare. L’accettazione comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
La comunicazione – Al fine di monitorare l’andamento della conciliazione volontaria, l’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. Quindi, oltre alla canonica comunicazione da effettuarsi entro 5 giorni, si aggiunge quest’ultima prevista dal Jobs act.
In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).
Comunicazione flessibile – In occasione del Videoforum è stato fatto presente ai rappresentanti del Ministero del Lavoro che l’offerta conciliativa potrebbe non concludersi entro gli ordinari termini previsti. In tali casi, l’esito potrà essere comunicato entro 5 giorni da conteggiarsi dalla conclusione della procedura.
Si tratta di un importante chiarimento che mette al riparo i datori di lavoro dalle sanzioni appena illustrate.
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