28 settembre 2015

Opzione donna. Pensione anticipata ad ampio raggio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Cambiano le regole per il particolare regime sperimentale previsto per le lavoratrici (c.d. “opzione donna”). Infatti, una lavoratrice che per effetto della predetta opzione vede aprirsi la “finestra di accesso” non oltre il 31 dicembre 2015 potrà accedere al trattamento pensionistico con i particolari requisiti previsti dall’art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004 anche successivamente a tale data. Finora, invece, l'INPS aveva indicato che entro questo termine era necessario aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico.

Ma cosa significa tutto questo? La risposta è molto semplice. Se prima le lavoratrici dovevano maturare i requisiti pensionistici (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) con un anno di anticipo rispetto alla scadenza originaria prevista dalla menzionata legge, ora, per accedere all’“opzione donna”, basta semplicemente che la finestra di accesso della lavoratrice si apra entro fine anno, con la possibilità di poter collocarsi a riposo anche successivamente.

Al riguardo, non bisogna dimenticare che per accedere ai trattamenti previdenziali, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2015 possono presentare domanda di pensione con opzione al particolare regime in argomento e cessare il rapporto di lavoro subordinato anche successivamente al 31 dicembre 2015. Ciò in considerazione del fatto che tale termine è da considerarsi come la scadenza entro la quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma su richiamata.

A darne notizia è stato un messaggio istituzionale interno inviato ai direttori regionali dell’INPS.

Opzione donna – Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 3 mesi (per le donne del pubblico impiego; 63 anni e 9 mesi le donne dipendenti del settore privato; 64 anni e 9 mesi le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).
Con l'“opzione donna”, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta a tutte le lavoratrici iscritte alla previdenza pubblica obbligatoria (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Per l'esercizio dell'opzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino alla scadenza naturale del regime, è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi. Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. “finestra mobile” secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy