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Premessa. Grazie alla firma posta sul decreto ministeriale dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, si è registrato un allargamento della platea di soggetti autorizzati alla intermediazione nel mercato del lavoro, tra cui scuole e università. Il decreto entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
ClicLavoro. ClicLavoro è il nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro. Il suo scopo è quello di migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per partecipare basta registrarsi sul sito ufficiale ed inserire il proprio curriculum vitae o profilo aziendale.
Flussi informativi. Per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerte di lavoro i soggetti interessati conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Iscrizione all’Albo informatico. Il decreto ministeriale in commento per consentire l’iscrizione dei soggetti interessati nell’Albo delle agenzie per il lavoro ha aggiunto un’ulteriore Sezione, denominata “Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione”. L’iscrizione a tale Albo avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell’attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro.
Scuole e atenei. Con riferimento specifico a scuole e atenei, il decreto in commento stabilisce che:
- le Scuole autorizzate sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio;
- le Università autorizzate, invece, devono pubblicare sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio.
Le sanzioni. Il decreto ministeriale, infine, disciplina il regime sanzionatorio in caso di inadempimento dei nuovi obblighi. L’inosservanza comporta l’applicazione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro nonché la cancellazione dall’Albo e il divieto di esercitare l’attività di intermediazione