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L’orario di lavoro dei dirigenti rappresenta un tema più delicato nella gestione del personale, perché si colloca al crocevia tra esigenze organizzative dell’impresa, ampia autonomia del ruolo e tutela della salute del lavoratore.
A differenza della generalità dei dipendenti, per i dirigenti la misurazione e la predeterminazione del tempo di lavoro non seguono i binari ordinari del diritto del lavoro: si parla di “orario speciale”, non in senso tecnico, ma per indicare un regime derogatorio rispetto alla disciplina comune.
In questo articolo analizziamo, con taglio operativo, il quadro normativo e giurisprudenziale.
Come anticipato, la normativa sull’orario di lavoro, e in particolare l’articolo 17, comma 5, del D.lgs. 66/2003, esclude dall’applicazione della maggior parte delle disposizioni in materia proprio i lavoratori con qualifica dirigenziale.
Nella realtà, il legislatore non richiama fra i soggetti esclusi solo i dirigenti tout court, ma fa riferimento, altresì, al personale direttivo delle aziende e in genere alle persone aventi potere di decisione autonomo.
Per queste figure non trovano applicazione:
Rimane tuttavia inderogabile il diritto al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da calcolarsi come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Questa deroga non significa “zona franca”: il legislatore impone comunque il rispetto dei principi generali di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, che diventano il principale parametro di legittimità dell’organizzazione dell’orario dirigenziale.
La qualifica di dirigente non è solo un’etichetta formale, ma corrisponde a un preciso contenuto di mansioni, come messo in luce da dottrina, giurisprudenza e contrattazione collettiva. Importante, in questo senso, è stata la sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 1972, n. 121, che ha chiarito a caratterizzare la categoria dei dirigenti.
È considerato dirigente colui il quale:
Chiarisce inoltre tale Sentenza come, affinché il prestatore di lavoro subordinato possa essere qualificato come dirigente, tali aspetti non debbano essere presenti tutti contestualmente, lasciando di conseguenza presumere come sia sufficiente anche solo la presenza di uno di essi. Procede, poi, la pronuncia, evidenziando come tali caratteristiche permettano di definire il dirigente come l’alter ego dell’imprenditore, in quanto lo sostituisce o lo assiste nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, nonché colui che assicura l’esecuzione delle direttive.
I contratti collettivi dei dirigenti riprendono questa impostazione, descrivendo il dirigente come soggetto che, con elevata professionalità e autonomia, è chiamato a promuovere, coordinare e governare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
CCNL Dirigenti Industria→ Sono considerati tali i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
L’ambito soggettivo della deroga ex art. 17, comma 5, è più ampio del solo dirigente “classico”. Rientrano infatti nell’area “dirigenziale”, ai soli fini dell’orario:
Per dirigenti e figure assimilate, il d.lgs. 66/2003 non trova applicazione su vari fronti. Come già premesso:
Rimane invece fermo, come visto, il diritto al riposo settimanale.
Per i dirigenti e per il personale direttivo assimilato non si applica la disciplina ordinaria sul lavoro straordinario, perché queste figure sono già escluse, a monte, dalle regole sull’orario normale e sulla durata massima settimanale previste dall’art. 17, comma 5, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
La retribuzione del dirigente è strutturata come compenso unitario per una funzione ad alta responsabilità, con ampia autonomia decisionale e disponibilità flessibile di tempo, e non come corrispettivo di un determinato numero di ore di lavoro.
Ne deriva, in linea di principio, l’assenza di un diritto automatico alle maggiorazioni per lavoro straordinario quale previsto per la generalità dei lavoratori subordinati: il maggior impegno orario è considerato fisiologico per la posizione dirigenziale ed è normalmente assorbito nel trattamento economico complessivo.
Come sostenuto dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 101 del 7 maggio 1975, ciò sarebbe giustificato dal carattere strettamente fiduciario delle prestazioni del dirigente, per cui l'imprenditore si affida alle doti di capacità ed esperienza del dirigente, conferendogli poteri di iniziativa ed autonomia nell'esercizio di un'attività di lavoro qualitativamente superiore, che ammette e spesso richiede interruzioni e
discontinuità. La durata dell’orario, in sostanza, è essenzialmente legata alla speciale natura delle funzioni e alle connesse responsabilità, e quindi necessariamente variabile. Conseguentemente, la retribuzione del personale investito di funzioni direttive non è stabilita in rapporto alla quantità del lavoro prestato, bensì essenzialmente con riguardo alla qualità di tale lavoro, che, per la sua natura, non sembra suscettibile di stima e remunerazione commisurata ad ore.
L’esclusione dalla disciplina legale dello straordinario non legittima, tuttavia, carichi di lavoro illimitati. La Corte di Cassazione valorizza il criterio della ragionevolezza, facendo leva sui principi di tutela della salute e dell’integrità psico‑fisica del lavoratore. Anche per i dirigenti la durata della prestazione deve restare compatibile con tali esigenze. In quest’ottica, la durata dell’impegno dirigenziale deve essere valutata considerando:
Quando l’impegno richiesto si traduce in un orario stabilmente eccessivo (protrazioni continuative, impossibilità di godere di adeguati riposi, incidenza evidente sul benessere psico‑fisico), il giudice può ritenere superato il limite di ragionevolezza e riconoscere un ristoro economico per il surplus di prestazione, pur al di fuori della disciplina codificata sullo straordinario.
Un riferimento centrale è la sentenza della Corte di cassazione 18 maggio 2025, n. 13178, che individua due situazioni in cui, nonostante il regime speciale, al dirigente (o al personale direttivo) può spettare un compenso per il lavoro eccedente:
Quando il contratto collettivo applicato prevede un orario normale di lavoro (ad esempio 40 ore settimanali) non solo per gli impiegati, ma anche per quadri o dirigenti, il superamento sistematico di tale soglia può dare luogo a un diritto al compenso per l’eccedenza.
In questa ipotesi:
La Corte di cassazione, sentenza 18 maggio 2025, n. 13178, afferma inoltre che, anche in assenza di un orario contrattuale definito per i dirigenti, quando l’impegno richiesto:
In questo modo si concilia il regime derogatorio delineato dall’art. 17, comma 5, d.lgs. 66/2003 con l’esigenza di evitare che la qualifica dirigenziale diventi uno strumento per giustificare carichi di lavoro illimitati.
Come visto, il personale con qualifica dirigenziale è sottratto alla gran parte delle norme che regolano l’orario di lavoro. Un primo indizio della compatibilità tra funzione dirigenziale e orario ridotto si ricava dall’articolo 19 del DPR 20 gennaio 1976, n. 58, che, in materia di contribuzione previdenziale dei dirigenti, presuppone indirettamente la possibilità che il dirigente possa essere titolare di più rapporti di lavoro.
A chiarire in modo decisivo la questione è intervenuta la giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione (Sentenza 1° settembre 2008, n. 22003) ha affrontato espressamente il tema dell’ammissibilità di un contratto di lavoro part-time stipulato con un dirigente.
La Suprema Corte, osserva che, alla luce dell’obbligo legale di indicare con precisione, nel contratto a tempo parziale, la distribuzione dell’orario di lavoro, è indubbio che, in presenza di un part-time dirigenziale, occorra comunque fissare un limite quantitativo alla prestazione (ad esempio in termini di ore settimanali o mensili), senza il quale non sarebbe neppure configurabile un vero contratto part-time.
Al tempo stesso, però, la Corte di cassazione, esclude che tale previsione possa tradursi nel riconoscere al datore di lavoro il potere di determinare unilateralmente la collocazione dell’orario nell’arco della giornata, della settimana o del mese, in considerazione dell’elevato grado di autonomia che caratterizza la posizione del dirigente.
La conseguenza è che il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, stipulato per iscritto per lo svolgimento di mansioni dirigenziali, rispetta la disciplina in materia di orario di lavoro se:
indica il solo limite quantitativo della prestazione;
rimette invece all’autonomia del dirigente la concreta distribuzione dell’orario di lavoro.
Con la Circolare INPS n. 65 del 5 marzo 1991, infatti, l’Istituto aveva precisato che, nell’ordinamento vigente, non si rinvengono divieti normativi all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con personale avente qualifica dirigenziale, pur riconoscendo che le caratteristiche proprie delle mansioni dirigenziali possono mal conciliarsi, sul piano pratico, con una rigida predeterminazione e limitazione dei tempi di lavoro tipica del part‑time.
La Costituzione riconosce a ogni lavoratore un diritto irrinunciabile alle ferie retribuite. Tale garanzia si applica, senza dubbio, anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale, alla luce della funzione dell’istituto: consentire il recupero delle energie psicofisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e permettere al lavoratore di partecipare pienamente alla propria vita familiare e sociale.
Per la generalità dei lavoratori, la scelta del periodo di godimento delle ferie spetta al datore di lavoro. In forza del potere direttivo di cui all’articolo 2094 del codice civile, è l’imprenditore a predisporre il piano ferie e a stabilire, di conseguenza, quando ciascun dipendente potrà assentarsi, bilanciando le esigenze produttive dell’impresa con gli interessi personali dei lavoratori.
Questo schema, però, non si applica in modo identico ai dirigenti. In ragione dell’elevato grado di autonomia che caratterizza le loro funzioni, si ritiene che essi siano normalmente in grado di autodeterminare il proprio periodo di ferie. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, tale capacità di autoprogrammazione incide direttamente sul tema dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Nel nostro ordinamento vige un generale divieto di “monetizzare” le ferie, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro cessi e il dipendente non abbia potuto fruire, nel corso del rapporto, di tutte le giornate spettanti.
In questa prospettiva, grava sul datore di lavoro l’obbligo di favorire concretamente la fruizione delle ferie: se, in giudizio, l’imprenditore dimostra di non essere responsabile della mancata fruizione e di aver fatto tutto il possibile per consentire al lavoratore di godere del periodo feriale, l’indennità sostitutiva per le ferie non godute non è dovuta.
Per i dirigenti, tuttavia, la situazione si presenta in modo diverso: poiché essi, in linea di principio, possono autonomamente scegliere il periodo di riposo annuale, non si configura in capo al datore di lavoro il medesimo obbligo di programmazione e “sollecitazione” alla fruizione previsto per gli altri lavoratori.
La Corte di Cassazione, Sentenza 14 marzo 2016, n. 4920, e la Corte di cassazione, sentenza 2 marzo 2025, n. 5496, chiariscono che il dirigente il quale, pur avendo la possibilità di attribuirsi autonomamente il periodo di ferie senza interferenze del datore di lavoro, non eserciti tale facoltà e non fruisca del riposo annuale, non ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Tale diritto può sorgere solo se il dirigente dimostri di non aver potuto godere delle ferie per effetto di necessità aziendali assolutamente eccezionali e oggettive, che abbiano concretamente impedito la fruizione del periodo feriale.
La stessa Corte di Cassazione, Sentenza 14 marzo 2016, n. 4920, e la Corte di Cassazione, Sentenza 2 marzo 2025, n. 5496, precisano però che questo principio non si traduce in una presunzione assoluta di autonomia decisionale per tutto il personale formalmente investito di funzioni dirigenziali. L’esclusione dell’indennità sostitutiva opera soltanto nei confronti di quei dirigenti che, in concreto, risultino effettivamente dotati del potere di autodeterminare tempi e modalità di godimento delle ferie; ove tale potere non sussista, tornano in gioco le ordinarie garanzie a tutela del diritto alle ferie e della relativa indennità in caso di mancata fruizione.
Un dirigente ha sempre diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto?
Il dirigente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute esclusivamente qualora dimostri di essere stato oggettivamente impossibilitato a fruirne per comprovate e straordinarie esigenze aziendali, ovvero quando risulti, in concreto, privo di un effettivo potere di autodeterminazione in ordine alla programmazione dei relativi periodi di godimento.
Al contrario, qualora il dirigente, pur titolare di un’ampia autonomia nella gestione delle proprie ferie, ometta di esercitare tale facoltà per propria scelta o inerzia, l’indennità sostitutiva non può essere riconosciuta.
(prezzi IVA esclusa)