Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 2666 di ieri, ha fornito il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, incluso il personale in regime di diritto pubblico. Tale importo, per l’anno 2013, è stato determinato in 311.658,53 euro, pari al trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di Cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta. Pertanto, ogni retribuzione riconosciuta al personale, qualora superiore, deve essere ridotta a tale limite. Inoltre, per le cessazioni dal rapporto di lavoro che interverranno nel corso del presente anno, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS, del TFR e dei trattamenti pensionistici non potrà eccedere l’importo suddetto.
Manovra Monti – Al riguardo si rammenta che il limite remunerativo massimo dei suddetti lavoratori deriva dalla manovra “Salva-Italia” (art. 23-ter della L. n. 214/2011), che ha equiparato tale importo al trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di Cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta.
La riduzione – Nel caso in cui le P.A. riscontrino in sede di comunicazione dei dati utili per il calcolo delle predette prestazioni, cifre superiori a quelle sopra citate, gli operatori delle sedi praticheranno la riduzione entro il limite delle voci che concorrono a determinare le basi di calcolo. La riduzione, in particolare, deve essere effettuata in base alla seguente cronologia: in primo luogo sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi; poi sul trattamento accessorio variabile; in subordine sul trattamento accessorio fisso e continuativo e, infine, sul trattamento fondamentale.
I destinatari – La suddetta normativa è applicabile ai titolari di rapporti di lavoro sia con amministrazioni statali sia con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale (Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Cnel, Ministeri, Amministrazione autonoma dei monopoli, agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, enti pubblici non economici nazionali, enti parco, enti di ricerca nazionali, scuole). Sono soggetti al limite anche i trattamenti dei componenti e dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti. Restano esclusi, invece, titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali i quali, però, vi rientrano nell’ipotesi in cui siano titolari di rapporti di lavoro anche con amministrazioni appartenenti all’ambito applicativo prima definito.
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