4 settembre 2013

P.A. Occhio alle false collaborazioni

Le P.A. hanno l’obbligo di includere le collaborazioni nel rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzati
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Stretta sulle false collaborazioni anche nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, d’ora in poi le P.A. sono obbligate a includere anche le collaborazioni nel rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e alla Funzione pubblica. La novità è rilevabile nel recente decreto legge sulla razionalizzazione nelle P.A. (D.L. 101/2013), pubblicato il 31 agosto 2013 in Gazzetta Ufficiale.

Riforma Fornero – In particolare, stiamo parlando del giro di vite introdotto lo scorso anno dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), con l’intento di regolarizzare tutti quei lavoratori che si sono visti invogliare dai propri datori di lavoro ad aprire una partita IVA; appunto “falsa”, al sol fine di evitare d’ingabbiarsi in contratti di lavoro che risultano ovviamente più onerosi e scomodi. A tal fine, sono stati adottati tre indici presuntivi, ossia:
1. che la collaborazione “fittizia” duri più di 8 mesi nell’arco di due anni solari;
2. che da questo rapporto il collaboratore ricavi più dell’80% del corrispettivo verso un unico committente nell’arco di due anni solari;
3. che il collaboratore possieda una postazione “fissa” presso il committente (si dovrà dimostrare di avere una vera e propria scrivania).

La sanzione consiste nella conversione del rapporto di lavoro in un contratto di co.co.co. (alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo), qualora sussistano almeno due dei suddetti presupposti.

Collaborazioni false – Ora, ad essere prese di mira non sono soltanto i datori lavoro privati, ma anche le pubbliche amministrazione. Infatti, al fine di evitare l’utilizzo di collaborazioni per nascondere veri e propri rapporti di lavoro subordinato, sotto falso nome, è stato imposto alle amministrazioni di includere anche le collaborazioni nel rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e alla Funzione pubblica. Inoltre, si amplia la norma che prevede la nullità dei contratti, se adottati in violazione delle regole, e della responsabilità erariale e dirigenziale prevista per violazione della disciplina del rapporto di lavoro flessibile.

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