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L’art. 20 del D.L. 4/2019 riconosce la facoltà di riscattare, cioè di recuperare ai fini della pensione, i periodi privi di contributi previdenziali, versando un onere più leggero rispetto a quello normalmente previsto per la generalità dei riscatti.
Il riscatto sperimentale agevolato, cd. pace contributiva, non può, però, essere esercitato da tutti i lavoratori, ma è previsto il perfezionamento di specifiche condizioni, sia soggettive che oggettive: peraltro, la possibilità di avvalersi della pace contributiva non è applicabile a tutti i periodi scoperti da contribuzione.
Il periodo massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi.
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