28 maggio 2016

Part-time agevolato: bonus anche in caso di trasferimento azienda

Il lavoratore mantiene comunque il bonus in busta paga, anche se il dipendente viene traferito da un’azienda ad un'altra ovvero in caso trasferimento azienda

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con la Circolare n. 90/2016, ha fornito le prime istruzioni operative in merito al c.d. “part-time agevolato”, di cui all’art. 1, co. 284 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, è stato precisato che la fruizione del bonus in busta paga viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità.

Pertanto, sia nell’ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 C.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 C.c., il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Di contro, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti prevede una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Part-Time agevolato - Si tratta di una misura sperimentale (triennio “2016-2018”), prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), rivolta esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulato a decorrere dal 2 giugno 2016 (entrata in vigore del D.M. 7 aprile 2016).

In pratica, i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, potranno concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato (generalmente 23,81%).

Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Restano quindi fuori da tale possibilità i lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, abbiano un contratto di lavoro a termine e/o a part-time; analoga esclusione vale per i dipendenti pubblici e statali e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e professionisti).

Al riguardo, il D.M. 7 aprile 2016 ha chiarito che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Riepilogando, il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:
• sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
• iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
• maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.

Procedimento amministrativo - Come primo passo, il lavoratore interessato deve richiedere all'INPS - per via telematica se è in possesso del PIN, o rivolgendosi ad un patronato oppure recandosi presso uno sportello dell'Istituto - la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Dopo il rilascio della certificazione da parte dell'INPS, il lavoratore ed il datore stipulano un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario. La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e, da ultimo, il rilascio in cinque giorni dell'autorizzazione conclusiva da parte dell'INPS.

Solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo d’istanza online denominato “PT-284”.
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