L’INPS adegua la procedura telematica per la gestione delle certificazioni richiedenti il c.d. “part-time agevolato”. Infatti, nel menu “Certificazione” è stata aggiunta la voce “Part-time Agevolato” per la trattazione delle relative domande caricate in procedura WebDom.
Come specificato già dall’Istituto Previdenziale con la Circolare n. 90/2016, il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dal 2 giugno 2016, ossia dall’entrata in vigore del D.M. 7 aprile 2016.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 2394/2016.
Part-Time agevolato - Si tratta di una misura sperimentale (triennio “2016-2018”), prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), rivolta esclusivamente ai lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
In questo caso, i lavoratori potranno concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato (generalmente 23,81%).
Inoltre, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.
Restano quindi fuori da tale possibilità i lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, abbiano un contratto di lavoro a termine e/o a part-time; analoga esclusione vale per i dipendenti pubblici e statali e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e professionisti).
Al riguardo, il D.M. 7 aprile 2016 ha chiarito che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Riepilogando, il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:
• sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
• iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
• maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.
Annullamento certificazione – Ricordiamo che la certificazione può essere annullata anche nel caso in cui venga successivamente verificata una delle seguenti situazioni:
• il decesso;
• la mancanza del diritto;
• la titolarità di una pensione anticipata;
• la rinuncia al beneficio.
In ogni caso, l’interessato in possesso di Pin potrà visualizzare la situazione relativa all’esito della certificazione del diritto alla pensione di vecchiaia, accedendo direttamente nel “Fascicolo Previdenziale Cittadino”, “Prestazioni”, “Richieste Presentate”. Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativo alle domande inviate.
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