24 ottobre 2012

Part-time verticale. Il congedo straordinario va riproporzionato

Il congedo straordinario biennale va riproporzionato sulla base delle giornate effettivamente prestate dal dipendente titolare di un part-time verticale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Per i lavoratori titolari di un part-time verticale, il congedo straordinario biennale va riproporzionato sulla base delle giornate lavorative del dipendente. Infatti, i periodi in cui il lavoratore non presta la propria attività lavorativa, per via della natura del part-time verticale, non vengono conteggiati ai fini del congedo in questione. A precisarlo è la Presidenza del C.d.m. – Dipartimento della Funzione Pubblica nella con la nota n. 36667 del 12 settembre 2012, rispondendo ad alcuni chiarimenti avanzati dall’Agenzia del territorio – Direzione centrale risorse umane e organizzazione di Roma.

C.C.N.L. di riferimento
- La fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale è disciplinato dall’art. 23 del C.C.N.L. comparto ministeri del 16 maggio 2001, integrativo del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999. In tale clausola si prevede, infatti, che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli stessi istituti normativi previsti per il personale full-time, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Chiarimenti del D.F.P. - A far luce sulla questione è intervenuto il D.F.P. richiamando il c. 11 del su citato art. 23, il quale stabilisce che le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in un numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno, individuando specifiche deroghe. Tra queste deroghe, però, non è menzionato il caso del congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, c. 5 e ss., del D.Lgs. n. 151/2001. Ciò detto, il D.F.P. ritiene che in caso di personale in regime di part-time verticale, la durata del congedo straordinario biennale va riproporzionato in osservanza della regola generale; pertanto, il calcolo va effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente.

Casi particolari
– Particolare è il caso in cui il lavoratore torni a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno; nella fattispecie, il periodo di congedo già fruito andrà riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente. Per quanto riguarda, invece, i periodi non lavorativi (ossia quei periodi che in virtù dell’articolazioni del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la presentazione, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi.

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