Stop alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. L’impossibilità di conversione del permesso è confermata dal fatto che viene a mancare l’unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale, che è quello di svolgere attività strettamente collegata al proprio ministero religioso.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare protocollo n. 4621/2015.
Orientamento giurisprudenziale – Il chiarimento ministeriale pone così finalmente la parola fine all’annosa questione riguardante la predetta conversione, che non sempre ha trovato un orientamento univoco da parte della giurisprudenza. Al riguardo, è possibile ricordare come il Ministero del Lavoro è risultato più volte soccombente nei ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali per l’annullamento dei provvedimenti di diniego delle citate richieste di conversione.
Detti Tribunali in varie pronunce hanno stabilito, infatti, che la tipologia dei permessi di soggiorno oggetto di conversione, indicata dall’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, non è tassativa, quindi non esclude tale conversione, evidenziando che l’art. 5, co. 5 del D.Lgs. n. 286/1998 non porrebbe alcuna limitazione ai motivi giustificativi del rinnovo del permesso anche se diversi da quelli posti a base dell’originario titolo posseduto.
Orientamento, questo, che non sempre è stato confermato dal Consiglio di Stato, in sede di appello. Quindi, alla luce delle discordanze giurisprudenziali che si sono venuti a creare sul tema, e al fine di dipanare i dubbi interpretativi, il Ministero del Lavoro ha chiesto lumi al Consiglio di Stato sulla controversa materia.
Parere del Consiglio di Stato – Sul punto, il Consiglio di Stato, con parere n. 1048/2015, ha confermato la linea da tempo operata dal Ministero del Lavoro, che era quella di negare la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato o autonomo. Ciò in quanto la specificità ed eccezionalità del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facoltà di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Infatti, l’unica ragione per la quale un cittadino straniero ottiene il permesso di soggiorno per motivi religiosi è quella di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali presupposti vengono meno – viene a mancare l’unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale.
D’altronde, non sarebbe corretto consentire la predette conversione nei confronti di coloro che li richiedono per motivi di lavoro, in quanto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, segue un iter piuttosto “agevolato”, e il suo rinnovo è previsto fin quando il beneficiario si dedica ad attività religiose e di culto.
Inoltre, va tenuto presente che solo i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari possono essere utilizzati anche per le altre attività consentite, e solo i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio e formazione possono essere convertiti.
Quindi, non è possibile accogliere la richiesta di conversione dei permessi di soggiorno per motivi religiosi in possesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
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