12 febbraio 2015

Pensionati esteri. Chiarimenti sulla doppia imposizione fiscale

L’aliquota del 15% deve essere applicata solo sulle pensioni canadesi che eccedono la quota di dodici mila dollari

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con il messaggio n. 737/2015, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle Convenzioni internazionali intese a evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata, relative a beneficiari residenti in Canada e Brasile. In particolare, è stato precisato che per le pensioni di importo lordo superiore ai 12 mila dollari canadesi l’aliquota del 15% deve essere applicata solo sulla quota eccedente tale valore.
Inoltre, è stato chiarito che le addizionali regionale e comunale sono escluse dall’ambito applicativo della Convenzione in vigore con il Canada e che, pertanto, l’INPS è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali, ai sensi della vigente normativa interna italiana.

Convenzione – L’art. 18 della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada, relativo alle pensioni della gestione privata, prevede che i trattamenti pensionistici provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

Nulla toglie, però, alla possibilità di poter tassare i pensionati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato. In questo caso, l’imposta da applicare ai pagamenti periodici delle pensioni non può eccedere la meno elevata delle due seguenti aliquote:
• 15% dell’ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell’anno solare di riferimento che eccede 12 mila dollari canadesi o l’equivalente in lire italiane;
• l’aliquota calcolata in funzione dell’imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamento periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente nello Stato contraente da cui il pagamento proviene.
Attività propedeutiche - Ai fini della predisposizione della certificazione fiscale per il periodo d’imposta 2014, le pensioni della gestione privata che prevedono l’applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione in vigore con il Brasile e Canada necessitano di alcune lavorazioni propedeutiche.

Innanzitutto, le procedure centrali dovranno provvedere a rideterminare in automatico la quota esente “GP3EDISP9G”; successivamente, le strutture territoriali dovranno, tramite la procedura di rettifica fiscale 2014:

• segnalare le pensioni della gestione privata i cui beneficiari residenti in Brasile e Canada hanno richiesto l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con tali Paesi per cui, tuttavia, non risulta valorizzato il campo GP3CDTI con primo byte = 2;
• indicare il valore complessivo delle eventuali ritenute fiscali operate direttamente dalle sedi medesime (ad es. pensioni localizzate presso ufficio pagatore di sede).
Per quanto concerne invece il periodo d’imposta 2015, l’INPS fa riserva nel fornire le procedura che consentiranno l’applicazione centralizzata della tassazione mensile delle pensioni della gestione privata di beneficiari residenti in Brasile e Canada, secondo quanto previsto dalle rispettive Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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