12 novembre 2014

Pensionati ex Enpals. In arrivo l’importo aggiuntivo

Avviate le procedure di verifica per l’erogazione dell’importo aggiuntivo in favore dei pensioni iscritti all’ex Enpals

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il mese di dicembre è alle porte e con esso anche l’importo aggiuntivo in favore dei pensionati delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti. L’INPS, infatti, ha avviato le procedure interne per attribuire, su base provvisoria, l’importo aggiuntivo per l’anno 2014. Tale importo, pari a 154,94 euro (lire 300.000), spetta in misura intera o parziale, se il pensionato è in possesso di: redditi personali, per un importo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo; redditi cumulati con il coniuge, se coniugato o non effettivamente e legalmente separato, per un importo non superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 8658 di ieri.

Importo aggiuntivo – L’importo aggiuntivo, introdotto a partire dall'art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni. Di norma, esso viene erogato insieme alla tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso. Sul punto, si rammenta che nel modello “ObisM” 2015, che sarà inviato all'inizio dell'anno prossimo ai pensionati, verrà apposta dicitura con l’indicazione che l’importo aggiuntivo, corrisposto a dicembre, è stato determinato in misura provvisoria in attesa della verifica reddituale.

Limiti di reddito - L'importo aggiuntivo spetta, in misura intera o parziale, in base al reddito dei pensionati coniugi. In particolare:
• se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2014 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di euro 6.672,88 nulla spetta al pensionato;
• se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2014 è risultato minore o uguale a euro 6.517,94 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
• se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2014 è risultato compreso tra euro 6.517,94 e 6.672,88, al pensionato spetta la differenza tra 6.672,88 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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