Premessa – Conguaglio fiscale facilitato per i pensionati pubblici che versino in situazione di eccezionale disagio economico. Infatti, in caso di difficoltà connesse all’applicazione del debito fiscale sulla rata di marzo 2013 – la cui valutazione spetta esclusivamente dal Direttore della Sede INPS – può essere autorizzato un pagamento straordinario e solo su richiesta del pensionato. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 5850/2013, dopo che sono state illustrate le modalità attraverso le quali l’INPS effettua il conguaglio fiscale per l’anno 2012 (messaggio n. 5447/2013).
Conguaglio fiscale – A seguito della soppressione e successiva incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS nell’INPS, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel 2012 relative al singolo contribuente sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo. Il conguaglio, in particolare, è stato completato entro il 28 febbraio 2013 in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013; eccezion fatta per i pensionati che percepiscono redditi non superiori a 18.000 euro. Per questi ultimi, infatti, se il debito risulta superiore a 100 euro il conguaglio è stato dilazionato in un numero massimo di 10 rate senza interessi, a decorrere dallo scorso mese.
La comunicazione – Per salvaguardare le posizioni di coloro che vengano a trovarsi nelle suddette situazioni, i Direttori di Sede devono segnalare alla Direzione Centrale Previdenza all’Ufficio I Pensioni, all’indirizzo di posta elettronica: dctrattpensuff1@inpdap.it, le fattispecie in cui sia stato accertato il disagio economico. Ciò al fine di ricevere indicazioni puntuali sulle modalità con cui procedere al pagamento straordinario, anche con riferimento alle conseguenti modalità di recupero della somma anticipata e della procedura che dovrà essere attivata per il reintroito del pagamento suddetto ed i connessi adempimenti fiscali. In ogni caso, sarà cura della Direzione Centrale Previdenza fornire indicazioni per la risoluzione dei casi eccezionali sopra evidenziati unitamente alla Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali e alla Direzione Centrale Sistemi Informativi.
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