12 giugno 2014

Pensione anticipata. Congedo e permessi fuori gioco

Non vanno conteggiati congedi e permessi ai fini del taglio dell’assegno pensionistico anticipato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS , con il messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla contribuzione utile da conteggiare per evitare la riduzione della pensione anticipata nel regime misto di cui all’art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011. In particolare, se il lavoratore ha fruito di determinati periodi che hanno fatto scattare il taglio della pensione anticipata, quali: riposo per donazione di sangue e di emocomponenti, ovvero congedi parentali di maternità e paternità previsti dal T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2011, oppure ancora congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104/1992, è possibile presentare un’istanza per la rideterminazione dell’assegno pensionistico.

Pensione anticipata – La Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) all’art. 24, c. 10 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto a un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; percentuale, questa, che è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Tuttavia, esiste una deroga al suddetto taglio pensionistico. Infatti, l’art. 6, c. 2-quater, del D.L. n. 216/2011 (modificato in L. n. 14/2012) ha previsto che le suddette disposizioni non trovino applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto. Norma, questa, che è stata successivamente integrata dalla L. n. 125/2013 e dalla L. n. 147/2013, includendo nei periodi utili che danno diritto all’anzianità contributiva utile per la misura della pensione anticipata senza la riduzione in commento anche quelle per donazione di sangue e di emocomponenti, per congedi parentali di maternità e paternità, e infine per congedi e permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L. n. 125/2013 – I periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:
• le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti;
• i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal T.U. di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In particolare, per “congedo di maternità” s’intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Per “congedo di paternità” s’intende invece, il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre.

Legge di Stabilità 2014
- I periodi cui fa riferimento invece la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 493 della L. n. 147/2013) sono:
• i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità;
• i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno
di vita del bambino.

Al riguardo, si specifica che per “permessi mensili” s’intendono le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave. Mentre per “prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.

Riesame –
Ciò detto, i soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso. In tali casi, quindi, l’INPS procede alla depenalizzazione della pensione e i relativi arretrati maturati per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Infine, con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l’INPS tiene a precisare che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.
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