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L’INPS, con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’Ago e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché alla Gestione separata ex art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione opera quando:
- il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni;
- la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni.
In tali casi, l’aliquota sarà ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto ai 10 anni. Tuttavia, la decurtazione dell’assegno pensionistico non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
(prezzi IVA esclusa)