25 febbraio 2016

Pensioni: al via le operazioni di conguaglio fiscale

Autore: redazione FISCAL FOCUS
A seguito dell’elaborazione delle CU 2016, relative ai redditi 2015, l’INPS ha proceduto come di consueto alla gestione dei conguagli fiscali sulle pensioni di pertinenza dell’Istituto. In particolare, le operazioni di conguaglio sono state attuate secondo le seguenti modalità:
- per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 € e con debiti superiori a 100 € si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo;
- per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 € e per quelli di importo inferiore a 18.000 €, ma con debito inferiore a 100 € il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Nell’ambito di tale casistica, ai contribuenti che abbiano subìto l’azzeramento o comunque un abbattimento significativo della prestazione sono state inviate comunicazioni, a mero titolo informativo, sulle modalità di prelievo, con l’ausilio dei canali disponibili - posta elettronica o cellulare. In assenza di questi ultimi le comunicazioni di cui trattasi sono state inviate con le modalità tradizionali.

A comunicarlo è l’INPS con il Messaggio n. 838/2016.

Normativa – A norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, l’INPS in qualità di sostituto d’imposta deve – entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente –effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.

In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all’atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il contribuente può dichiarare per iscritto all’INPS di voler versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute.
In alternativa, il contribuente può dichiarare, sempre per iscritto, di autorizzare il contribuente ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.
Inoltre per le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a € 100, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, non superiori a € 18.000, il prelievo può essere effettuato in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.


Gestione delle incapienze – Laddove dall’elaborazione si verifichi un’ipotesi di incapienza dei pensionati con redditi annui superiori a € 18.000, i soggetti contribuenti sono stati suddivisi in due categorie:
1. i pensionati che, ai fini del prelievo del debito fiscale, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, continuano ad avere un residuo debito, che andrà ad estinguersi nel mese di aprile;
2. i pensionati che, dopo l’azzeramento della pensione del mese di marzo e aprile, continueranno ad avere un debito d’imposta nel/i mese/i successivo/i al mese di aprile.
Pertanto, per i contribuenti riconducibili alla prima categoria si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e del 1° aprile, con azzeramento della cedola di marzo e fino a capienza della cedola di aprile.
A tali pensionati è stato comunque comunicato, a scopo meramente informativo, il prelievo sui ratei di pensione di marzo/aprile con l’ausilio dei canali disponibili - posta elettronica o cellulare. In assenza di questi ultimi le comunicazioni di cui trattasi sono state inviate con le modalità tradizionali.
Per i contribuenti riconducibili alla seconda categoria, invece, sono state inviate le comunicazioni in merito al prelievo fiscale a marzo e sulla relativa prosecuzione sulle prestazioni in pagamento nei mesi di aprile e successivi, fino all’effettivo saldo, fermo restando l’eventuale manifestazione di volontà da parte degli stessi al versamento del debito residuo in unica soluzione. In tale occasione verranno indicate a ciascun contribuente le relative modalità di versamento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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