19 gennaio 2015

Pensioni d’oro. L’INPS restituisce il contributo 2012

Con la rata pensionistica di febbraio, l’INPS procederà alla restituzione del ticket ai pensionati d’oro per i contributi trattenuti nell’anno 2012

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il cedolino pensionistico di febbraio fa il pieno. Infatti, a seguito dell’incostituzionalità del contributo di perequazione sui pensionati d’oro (coloro che sono titolari di trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro) – sancita con la sentenza n. 116/2013 – l’INPS ha proceduto alla restituzione dell’importo relativo al contributo trattenuto nell’anno 2012 in concomitanza del pagamento delle pensioni di febbraio 2015. Tali somme, ai fini fiscali, saranno assoggettate ai fini della tassazione IRPEF applicando l’aliquota media presente in banca dati. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 368/2015.

Contributi di solidarietà – Il contributo solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), era rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. In particolare, il valore del contributo di solidarietà cambiava a seconda che si riferiva a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila; nel primo caso, infatti, il valore del contributo è del 5%, nel secondo invece del 10%. Ricordiamo, inoltre, che il ticket andava versato mensilmente e per tre anni e mezzo dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.

Contributo di solidarietà incostituzionale - Il giudizio di incostituzionalità del “contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici” è stato promosso dalla Corte dei conti, regione Campania e Lazio, secondo un ragionamento analogo a quello fatto nella pronuncia n. 241/2012. In quell’occasione, infatti, la sentenza non si era conclusa con una dichiarazione di illegittimità solo per un vizio nel ricorso. La ragione di fondo dell’illegittimità sta nel fatto che il ticket ha natura tributaria “in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici”. In pratica, non viene rispettato il principio di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici.

Certificazione fiscale da verificare
– Per quanto concerne i pensionati per i quali è necessario procedere preliminarmente alla verifica della certificazione fiscale dell’anno 2013, relativa agli importi di contributo di perequazione trattenuti nel 2012, la restituzione del contributo in oggetto verrà effettuata nei mesi di marzo e aprile.

Ex dipendenti Istituti bancari – Infine, con riferimento alle pensioni degli ex dipendenti degli Istituti bancari, il cui pagamento avviene direttamente dall’INPS solo a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà compito dell’Istituto previdenziale procedere alla restituzione delle somme in argomento, ancorché la trattenuta sia stata a suo tempo effettuata da un soggetto diverso.
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