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L'art. 13 del Collegato Lavoro ha definito la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 2025, ha precisato i termini di durata minima e in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima di due giorni per contratti fino a 6 mesi e fino a un massimo di 30 giorni per contratti di durata fino a un anno. Nessuna esclusione è prevista con riferimento alla tipologia di assunzione a termine o a tempo interminato da parte del somministratore, rilevando solo la tipologia di somministrazione a tempo determinato.
(prezzi IVA esclusa)