Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha introdotto nuove regole sul periodo di prova nei contratti a tempo determinato. La durata si calcola in un giorno effettivo di lavoro ogni quindici giorni di calendario, con limiti minimi e massimi proporzionati alla durata complessiva del contratto. Sono previste sospensioni e prolungamenti in caso di eventi come malattia, infortunio, maternità o altri congedi riconosciuti. Restano esclusi dal calcolo i normali giorni di riposo e le festività. Non è ammesso inserire un nuovo periodo di prova se il lavoratore ha già svolto le stesse mansioni presso lo stesso datore. La contrattazione collettiva può intervenire solo con previsioni più favorevoli per il lavoratore.
Indice argomenti
- Premessa
- Periodo di prova nei contratti a termine
- Sospensione e prolungamento del periodo di prova
- Reiterazione del periodo di prova
- L’esperto risponde…
- Caso pratico
- Riferimenti normativi
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Periodo di prova nei contratti a tempo determinato
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