Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 4 del 24 febbraio 2012, ha chiarito che per il personale di volo dell’aviazione civile è espressamente previsto dalla legge l’obbligo di fruire di almeno quattro settimane di ferie nell’anno di riferimento, senza alcuna possibilità di slittamento o monetizzazione delle stesse. Inoltre, i riposi mensili non possono essere fusi o assorbiti con le giornate di ferie.
I quesiti – La UGL Trasporti, in data 24 febbraio 2012, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 185/2005, riguardanti il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile. Ciò comporta due quesiti collegati tra di loro. La prima concerne la possibilità o meno di traslare il periodo di maturazione delle ferie nell’anno successivo, ovvero la possibilità di monetizzarle; il secondo quesito, invece, attiene alla possibilità che i riposi vengano assorbiti da periodi di ferie nel caso di assegnazione dei medesimi nell’ambito del mese.
La norma – In primis, l’art. 4 del predetto decreto legislativo prevede il diritto a ferie annuali retribuite “di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati”, il cui periodo “non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”. La successiva disposizione prevede, invece, sempre in favore del medesimo personale, il diritto a “giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva (…) nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente (…)”.
La risposta – La D.G.A.I., per rispondere la primo ordine di quesiti, ritiene utile applicare al caso di specie, la norma generale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, che si riferisce alle ferie del personale dipendente degli altri settori. Tale norma concede, in pratica, la possibilità di godere una parte del periodo annuale di ferie retribuite (due settimane su quattro), nei 18 mesi successivi al termine della maturazione. Alla luce di quanto finora esposto, appare evidente che il Legislatore, nel caso di specie, mira a salvaguardare la necessità che le ferie vengano godute nell’anno di riferimento, per permettere di recuperare le necessarie energie psico-fisiche, visto la particolare modalità dello svolgimento dell’attività lavorativa. Quanto al secondo quesito posto, la risposta ministeriale non poteva che escludere ogni possibilità di fusione o assorbimento di tali giornate con quelle concernenti il diritto alle ferie. Infatti, i contratti collettivi possono solo definire le modalità di godimento proporzionale delle richiamate giornate di riposo, ma sempre nel rispetto della distinzione dei singoli istituti.
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