19 dicembre 2015

Personale di volo: serve il parere medico-legale per l’invalidità

Ai fini della prestazione di invalidità specifica, serve il parere del medico per determinare l’inidoneità temporanea in costanza del rapporto di lavoro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

L’INPS, con il messaggio n. 7134/2015, ha fornito utili precisazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’accertamento dell’invalidità specifica, la quale inizia con un giudizio di inidoneità temporanea per poi finire con uno permanente in virtù di un giudizio univoco medico-legale che si correla a quello espresso in precedenza. Giudizio, questo, che può essere anche successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.



Prestazione di invalidità specifica – A norma dell’art. 22 della L. n. 859/1965, la prestazione di invalidità specifica può essere riconosciuta solo se il relativo procedimento di accertamento è iniziato in costanza di rapporto di lavoro, anche se concluso successivamente alla cessazione del rapporto stesso. Tale situazione si verifica quando il personale di volo viene prima giudicato – dalle competenti autorità - inidoneo al volo in via provvisoria ovvero idoneo parziale e poi, trascorso il periodo riconosciuto di inidoneità (eventualmente anche i più periodi consecutivi di inidoneità temporanea), permanendo la situazione di inabilità, viene riconosciuto dalle competenti autorità inidoneo al volo in via definitiva.


Modalità di svolgimento – Nei suddetti casi, il procedimento di accertamento dell’inidoneità al volo è unico e si svolge in momenti diversi:


  • inizia con un giudizio di inidoneità temporanea (ovvero idoneità parziale), fondato su una determinata valutazione medico-legale. Tale giudizio deve essere emesso in costanza di rapporto di lavoro;
  • può proseguire con un ulteriore giudizio di inidoneità temporanea. Tale giudizio può collocarsi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • si conclude con un giudizio di inidoneità permanente, in virtù di un giudizio medico-legale che si correla a quello espresso in precedenza.Tale giudizio può essere successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sul punto, è bene precisare che le autorità competenti ad eseguire gli accertamenti di inidoneità al volo sono i seguenti:


  • I.M.A.S. - Istituto di medicina aerospaziale dell’aeronautica militare;
  • AeMC–Centro aeromedico certificato dall’Enac;
  • S.A.S.N. - Organo sanitario del Ministero della Salute certificato dall’Enac;
  • AME – Esaminatore aeromedico certificato dall’Enac.

Parere medico-legale - Al fine di stabilire l’unicità del procedimento, i medici dovranno esprimere un parere sulla “univocità o meno della patologia che ha determinato l’inidoneità temporanea in costanza del rapporto di lavoro e poi il giudizio di inidoneità permanente in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”, accertata dalle predette autorità.Tale parere medico-legale può essere reso, agli atti, sulla base della sola documentazione trasmessa dal Polo territoriale, non sussistendo la necessità di una visita medica del richiedente la prestazione.


Inoltre si evidenzia che, agli effetti del giudizio medico conclusivo non si deve tenere conto di eventuali certificati attestanti la malattia acuta del personale di volo ovvero allegate certificazioni specialistiche emesse dagli stessi organi diversi dalle autorità su elencate.




Infine, si sottolinea che ovviamente nessun parere medico dell’Istituto verrà richiesto al CML nel caso in cui l’accertamento - a cura delle competenti autorità - dell’inidoneità permanente avviene in costanza di rapporto di lavoro, anche se preceduto da accertamento di inidoneità temporanea.

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