Premessa –Come è noto, la c.d. “Legge di Stabilità 2012” all’art. 4, c. 55, della L. n. 183/2011 ha prorogato anche per quest’anno lo sgravio contributivo in favore dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando siano associati in cooperativa. In pratica, il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al 60% dell’ammontare dovuto. Sgravio, tra l’altro, che raggiunge il 70% nel 2013. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 60 del 3 maggio scorso fornendo altresì le retribuzioni convenzionali di riferimento e le aliquote contributive da applicare.
Le retribuzioni convenzionali –In via preliminare, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che tutti coloro che rientrano nella L. n. 250/1958, vale a dire i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono tenuti a versare obbligatoriamente alla Gestione separata dell’INPS un contributo commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. A tal proposito, si rammenta che tale contributo è soggetto alla variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni accertata dall’ISTAT, che per quest’anno è del 2,7%. Pertanto, la retribuzione convenzionale 2011 sulla quale devono essere poi calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi, è pari a 25,39 euro giornalieri (635 euro mensili).
L’aliquota contributiva –Nel corso degli anni, l’aliquota contributiva dovuta al F.P.L.D. ha subito un incremento graduale del 4,29%, così come disciplinato dal Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996. Infatti, dal 1° gennaio 1997, ogni due anni, si è avuto un aumento graduale dello 0,50%, fino ad arrivare al 2013 dove l’incremento sarà dello 0,29%. Pertanto, per quest’anno, alla luce dei predetti incrementi l’aliquota contributiva è pari al 14,61% (di cui base 0,11%). Dunque, in altri termini rapportando la predette aliquota alla retribuzione convenzionale 2011, occorre versare un contributo mensile di 92,78 (di cui base 0,70 euro).
La “Legge di Stabilità 2012” –Tuttavia, grazie alle agevolazioni contributivi concessi dalla “Legge di Stabilità 2012” (art. 4, c. 55, L. n. 183/2011), il pescatore autonomo ha diritto a un esonero del versamento contributivo dovuto fino al 60%; percentuale questa che raggiunge il 70% a decorrere dall’anno prossimo. Di conseguenza, il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, scende a 37,11 euro (di cui base 0,28 euro) con un risparmio netto di 55,67 euro.
Modalità di versamento –Infine, l’INPS rammenta che rimane immutata la scadenza per il versamento dei contributi al giorno 16 di ogni mese. In ogni caso, a breve sarà inviato un nuovo messaggio INPS in cui verrà comunicata la data di spedizione della lettera contenente le istruzioni per procedere al versamento dovuto. Mentre ai pescatori autonomi titolari di partita IVA non sarà inviato alcun modello F24.