31 agosto 2012

Pluriefficacia della comunicazione. L’integrazione salariale è salva

Non decade il diritto all’integrazione salariale se viene omessa la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 19/2012 pubblicato l’1 agosto 2012, ha chiarito che, grazie al c.d. principio della “pluriefficacia della comunicazione” di assunzione, non trova più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale (ex art. 8, c. 5, L. n. 160/1988).

Il quesito – La Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti) ha avanzato richiesta di interpello per sapere se è ancora vigente la norma che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare preventivamente alla sede provinciale INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione del trattamento stesso.

Chiarimenti preliminari – Al fine di fornire un quadro esauriente dell’argomento in questione, occorre trarre le mosse dall’analisi della funzione assolta dalla comunicazione obbligatoria di assunzione(ex art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. n.181/2000). All’epoca non vigeva l’obbligo dicomunicazione preventiva dell’instaurazione dei rapporti di lavoro, in quanto la norma rispondeva prioritariamente all’esigenza di monitorare l’insorgere dicausali che determinavano la perdita del trattamento di integrazione salariale per i lavoratoriricollocati sul mercato del lavoro.In tale contesto, si è inserita la novella normativa ex legen. 296/2006, con la quale il legislatore ha disposto l’estensione dell’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 delgiorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, a tutti i datori i lavoro eper tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoroautonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative.

La risposta del M.L.P.S. –Ciò premesso, ein virtù del c.d. principio della “pluriefficacia della comunicazione” di assunzione oramai consolidato, è possibile affermare che non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale. Pertanto, in caso di inosservanza di tale obbligo non è possibile addebitare al soggetto obbligato qualsivoglia conseguenza sanzionatoria.

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