4 dicembre 2014

Polizze speciali. Nuovi servizi sul web

D’ora in poi i servizi di iscrizione e variazione delle polizze speciali pescatori possono essere gestiti in maniera telematica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INAIL implementa i servizi telematici in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Infatti, l’Istituto assicurativo ha rilascio sul proprio sito (www.inail.it), nella sezione “servizi online”, i nuovi servizi che permettono l’iscrizione e variazione per le polizze speciali pescatori e gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili. Si precisa fin da ora, che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori; in caso contrario, il servizio determina automaticamente il periodo ovvero i periodi ante denuncia per i quali devono essere indicate le retribuzioni. Tale denuncia, che può essere presentata direttamente dal soggetto assicurante o da un suo intermediario, va inoltrata all’INAIL mediante il servizio “Iscrizione ditta” e, dopo aver compilato il “Quadro B – Premi Denuncia di iscrizione – Sede lavoro”, bisogna selezionare nel “Menù quadri” il nuovo link “Polizza pescatori” e compilare la denuncia. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 7246/2014.

Polizza speciale pescatori –
La polizza speciale pescatori, disciplinata dalla L. n. 250/1958, stabilisce l’obbligo assicurativo in favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia per proprio conto che quando siano associate in cooperative o compagnie. La tutela assicurativa, in particolare, è articolata come segue:

• i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne sono assicurati all’INAIL con il sistema dei premi speciali unitari nell’ambito della gestione Industria;
• i familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e cioè il coniuge, i figli, gli altri parenti, ecc. sono assicurati con la forma contributiva ordinaria;
• e infine, i componenti dell’equipaggio delle navi da pesca alle dipendenze altrui (addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori) sono assicurati con la gestione speciale Navigazione (ex Ipsema).

Al riguardo, si rammenta che per i pescatori autonomi e i pescatori in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne è stabilito un premio a persona per mese o frazione di mese, (pari per il 2014 a € 31,60), in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore a uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente (uguale per l’anno 2014 a € 26,44). Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente (il premio minimo deve essere diviso per la retribuzione minima e moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

I nuovi servizi – I nuovi servizi telematici, in particolare, comprendono: la denuncia di iscrizione per l’istituzione di una posizione assicurativa territoriale con polizza speciale pescatori, attraverso il servizio "denuncia di iscrizione"; la denuncia di variazione per l’istituzione di una polizza pescatori su una PAT con polizza dipendenti già presente nel codice ditta interessato, attraverso il servizio "denuncia di variazione"; la comunicazione annuale dei soci, da effettuarsi entro il 10 di gennaio, attraverso il servizio "invio elenco annuale soci pescatori"; la comunicazione delle variazioni dei soci, da effettuarsi entro il 10 del mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (nuovo ingresso/recesso), attraverso il servizio "invio elenco mensile variazioni soci pescatori"; la comunicazione della retribuzione prescelta, nel caso si intenda pagare il premio su una retribuzione superiore rispetto a quella minima convenzionale, attraverso il servizio "denuncia di variazione retribuzione". Oltre a tali servizi, vi è la possibilità di poter indicare la retribuzione minima convenzionale oppure una retribuzione differente. In questo ultimo caso, l’inoltro della denuncia viene negata se la retribuzione indicata è inferiore a quella convenzionale.

Sistema sanzionatorio – Infine, l’INAIL tiene a precisare che in caso di tardata o omessa denuncia di iscrizione, e quindi qualora la denuncia sia presentata oltre il termine dell’inizio attività, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% e comunque non superiore al 60%.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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