4 maggio 2012

Premi di produttività 2012. Detassazione in stand-by

Inspiegabile ritardo del D.M. che consentirebbe la detassazione sui premi di produttività e degli straordinari
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – S’infittisce sempre di più il mistero sull’incomprensibile ritardo del tanto atteso Decreto Ministeriale che dovrebbe dare il via libera ai datori di lavoro e lavoratori alla detassazione agevolata degli straordinari e dei premi di produttività. Infatti, non si riescono ancora bene a capire i motivi reali di questa situazione di stallo che dura ormai da più di 4 mesi, anche perché si tratta di una misura per la quale esistono già le risorse finanziare per coprire le spese. Un ritardo che sta creando non pochi problemi, poiché le aziende che contavano sulla riduzione fiscale in questione dovranno rifare il proprio piano di budget perché privi di certezze sul costo del lavoro. Ma lo svantaggio maggiore, in realtà, è per i lavoratori, i quali da gennaio 2012 non hanno potuto applicare l’aliquota ridotta del 10% sulle ore di straordinario o sui premi di produttività, bensì sono stati costretti ad adottare quella ordinaria, riducendo di conseguenza il netto in busta paga. Tutto ciò non avrà solamente delle conseguenze intrinseche, ma si ripercuoterà anche sull’intera economia del Paese, poiché diminuisce il potere d’acquisto del cittadino, limitandone i consumi.

La detassazione –L’ipotetica detassazione, prevista quest’anno dall’art. 33, c. 12, della L. n. 183/2011 (c.d. “Legge di Stabilità 2012”), ha sostenuto in gran parte l’occupazione degli anni scorsi. In pratica, gli incrementi di produttività potevano essere creati e gestiti direttamente dal datore di lavoro, previo accordo siglato con il dipendente, anche senza la formalizzazione di accordi collettivi nazionali. A ciò si aggiunge l’ampia interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 3/2011, ha in pratica ampliato la platea delle voci sui retributivi detassabili all’aliquota agevolativa del 10%, vale a dire: lo straordinario (sia a forfait sia “in senso stretto”), il tempo parziale, il lavoro notturno e quello festivo, le indennità di turno e le maggiorazioni per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre che siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché al trend economico o agli utili dell’impresa. Tuttavia, l’anno scorso è arrivato un vincolo alle somme detassabili i quali, in pratica, dovevano derivare da accordi collettivi aziendali o territoriali. Nonostante ciò l’istituto è stato molto utilizzato, tant’è che la copertura finanziaria è prevista anche per quest’anno, ma del D.M. di attuazione neanche l’ombra.

I criteri–Altro aspetto particolarmente interessante riguarda la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non potrà usufruire dell’agevolazione. Criteri che verranno fissati dall’apposito D.M., anche se è stato fissato il plafond per l’agevolazione in 835milioni del 2012 e 263milioni nel 2013. In sostanza, questo ci fa capire che per quest’anno dovrebbe realizzarsi una sensibile riduzione degli importi.

L’errata corrige del M.E.F. –A creare maggiore incertezza sulla questione ci ha pensato l’Ufficio delle relazioni con il pubblico del M.E.F., che nel mese scorso, rispondendo via mail a un quesito avanzato da un dipendente infastidito con il proprio datore di lavoro che non riteneva corretto assegnare la detassazione sui premi di produttività senza un decreto di attuazione, ha chiarito che la detassazione, sperimentata nel periodo 2009-2011, può considerarsi valida anche per l’anno in corso senza che il M.E.F. emani alcun decreto attuativo. Affermazione prontamente smentita in data 19 aprile 2012 dal Ministero stesso, chiarendo che per applicare la detassazione occorre comunque aspettare il decreto di attuazione, in assenza del quale non è possibile stabilire con certezza l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

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