18 giugno 2016

Premi di produttività 2016: la detassazione è strutturale

L’imposta sostituiva del 10% perde la sua natura di provvisorietà, collocandosi ora come una misura strutturale del sistema fiscale

Autore: daniele bonaddio
Il “ritorno” dei premi di produttività per il 2016 parte da un concetto ben preciso rispetto agli anni passati: l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10% diventa strutturale, abbandonando così il carattere di provvisorietà che l’aveva in passato connotata.
Ricordiamo che l’art. 1, co. 182 e ss. della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) prevede che le somme interessate siano soggette a un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite d’importo complessivo di 2.000 euro corrisposti in ciascun periodo d’imposta: tale limite deve intendersi al lordo dell’aliquota del 10%. Con riferimento all’arco temporale di riferimento, l’importo di 2.000 euro è espressamente riferito a ciascun periodo d’imposta con estensione al 12 gennaio sulla base del criterio di cassa allargato.
I vantaggi - Oltre al vantaggio fiscale derivante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, anziché quella ordinaria a scaglioni, è bene sottolineare che le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo; ciò significa che tali importi non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per reddito di lavoro dipendente. Queste ultime, essendo previste in misura decrescente rispetto al reddito complessivo, spetteranno per un maggiore ammontare.
L’esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del bonus IRPEF (bonus 80 euro); infatti, le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro. Le medesime somme rilevano invece a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza d’imposta da versare.
Gli svantaggi – Tuttavia, la tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi sfavorevole al dipendente in quanto esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili - che consentono di ridurre, rispettivamente, la base imponibile da assoggettare all’IRPEF o l’ammontare dell’IRPEF dovuta - i quali, in assenza di una diversa specifica previsione, possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo. Da qui la possibilità riconosciuta al dipendente di rinunciare alla detassazione e di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta appunto più favorevole.
A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. Similare calcolo di convenienza potrà essere adottato anche dallo stesso sostituto di imposta concordando per iscritto con il lavoratore il comportamento migliore.
Altro fattore negativo è che i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE); pertanto, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva.
Modalità di calcolo e rilevanza CU – Ma come deve essere calcolata l’imposta sostitutiva? Ebbene, il sostituto d’imposta deve applicare il 10% dopo aver sottratto dalla retribuzione le ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Il sostituto, per calcolare il limite massimo di 2.000 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore.
Ai fini della CU, il sostituto d’imposta deve indicare:
• la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva;
• e l’importo d’imposta sostitutiva trattenuto sulle somme spettanti al dipendente, con le modalità che saranno fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, come avvenuto in passato, il sostituto deve altresì indicare nel CU, al fine di consentire i necessari controlli sulla corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
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