19 novembre 2012

Premi di produttività. La detassazione si allunga di un anno

La Legge di Stabilità ha sottratto 250 milioni al c.d. “fondo produttività”. In compenso la detassazione è stata estesa fino al 2014/2015
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La detassazione sui premi di produttività cambia nuovamente la sua fisionomia: ed è già la terza volta. L’ultimo cambiamento in ordine cronologico si è avuto venerdì scorso, dove si è deciso di pescare dal c.d. “fondo di produttività” ben 250 milioni, per l’anno 2013, al fine di destinarli al sostegno delle aree colpite dall’alluvione nei giorni scorsi. In compenso, l’agevolazione è stata prolungata fino al 2014. Comunque sia il bilancio è piuttosto positivo; infatti, rispetto alla versione del governo che stanziava 1,6 miliardi, la Camera ha ridotto a 950 milioni le risorse del 2013, ma ha esteso l'incentivo al 2014/2015 con un miliardo e 200 milioni (in totale, dunque, 2 miliardi 150 milioni). I criteri d’accesso agli sgravi saranno definiti con un D.P.C.M. che dovrà essere varato entro il 15 gennaio 2013 e che dovrebbe rendere il più possibile selettiva la misura. Qualora il D.P.C.M. non dovesse arrivare entro la predetta data, le relative risorse saranno utilizzate per finanziare politiche per l'incremento della produttività. Ma attenzione a ulteriori cambiamenti, perché il D.d.l. Stabilità deve passare ancora al vaglio del Senato.

La detassazione - Al riguardo, ricordiamo che l’aliquota agevolativa del 10% è applicabile per un limite di importo complessivo fissato in € 2.500 lordi. Dunque, potranno beneficiarne solo i lavoratori del settore privato che nell’anno precedente hanno dichiarato un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000.
Quali voci possono essere detassati? – Nel dettaglio, le voci detassabili sono:
- lo straordinario (forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- il lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- il lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- il lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.

Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.

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