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Premessa – La detassazione sui premi di produttività e degli straordinari 2012 parte con il piede sbagliato. Infatti, a pochi giorni dall’emanazione del D.P.C.M. del 23.03.2012, che individua sia l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostituiva sia il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva, numerosi sono i dubbi applicativi delle aziende e dei professionisti. La difficoltà è riconducibile principalmente alle forti riduzioni dei limiti di reddito agevolati, che hanno indotto involontariamente in errore i datori di lavoro. La questione ha interessato in particolar modo la Fondazione Studi C.d.L., che con la circolare n. 13 del 19 giugno 2012, ha fornito alcuni chiarimenti operativi per una corretta gestione del beneficio fiscale anche se sembrano opportune modifiche legislative volte a ripristinare i limiti di reddito agevolati previsti lo scorso anno.
Le origini – Dapprima gli esperti della Fondazione richiamano la prima “manovra estiva” (D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, in L. n. 111/2011) la quale all’art. 26 ha stabilito, per l'anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano azionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate a una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Successivamente tali disposizioni sono state prorogati fino al 31 dicembre 2012 dalla “Legge di Stabilità 2012” la quale, nel rinviare a un nuovo decreto il compito di stabilire l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione, ha previsto che l’agevolazione trovi applicazione nel limite massimo di 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per l'anno 2013.
Il D.P.C.M. – Dopo svariati mesi di attesa e di continue richieste di detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività, il 30 maggio scorso è stato finalmente reso operativo il D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Ciò significa che, anche per quest’anno, i lavoratori dipendenti del settore privato potranno applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, con l’aliquota del 10%. Ma quello che desta ora maggiore perplessità è l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva agevolata, che è stato ridotto per più della metà, ossia da 6.000 euro a 2.500 euro. Anche il limite massimo del reddito annuo per usufruire dell’aliquota agevolativa è stato notevolmente abbassato. Infatti, può accedere al regime agevolato chi nel 2011 è risultato beneficiario di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, comprese le somme eventualmente assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Lo scorso anno invece, poteva applicare l’aliquota del 10% chi nel 2010 era titolare di redditi di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Pertanto, è possibile affermare che vi è stata sia una notevole riduzione del regime di agevolazione, sia una riduzione della platea che potrà accedervi, visto che il tetto massimo è sceso di ben 10.000 euro.
Il parere della Fondazione – A tal proposito, i C.d.L. rilevano alcuni limiti per poter beneficiare dell’aliquota agevolativa, ossia: l’obbligo di sottoscrivere un contratto collettivo aziendale o territoriale (in forma scritta); detassabilità solo delle somme incentivate, maturate ed erogate successivamente alla sottoscrizione o al recepimento di un contratto collettivo aziendale o territoriale. Tuttavia, sulla base dell’ordinario principio contenuto nell’articolo 39 della Costituzione, è possibile recepire l’accordo territoriale anche da parte di aziende non iscritte alle organizzazioni firmatarie, purché sia data espressa adesione in forma scritta. Altro problema nasce dal fatto che i datori di lavoro hanno detassato le somme in misura superiore rispetto a quanto previsto dal decreto, i quali sono tenuti ora al versamento delle minori ritenute effettuate. Restituzione che i C.d.L. si augurano possa avvenire senza l’applicazione di sanzioni e/o interessi. Infine, viene evidenziata la necessità di poter recuperare la detassazione per i periodi precedenti l’emanazione del D.P.C.M., vale a dire già dal primo mese utile dopo la sottoscrizione del contratto.