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Premessa – Come si è appreso nei giorni scorsi, tantissime sono le novità contenute nella Legge di Stabilità 2013, soprattutto quelle concernenti il mercato del lavoro. Tra questi particolarmente interessante risulta la proroga per l’anno 2013 della detassazione dei contratti di produttività, con un limite massimo di spesa pari a 1.200 milioni nel 2013 e di 400 milioni nell’anno 2014. Visto che la precedente Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) ha previsto, invece, l’agevolazione entro il limite di spesa di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell’anno 2013, quest’ultima disposizione più che una proroga sembra una speciale agevolazione (così come definita dalla norma stessa). A tal proposito, precisiamo che sarà un D.P.C.M., emanato di concerto con il M.E.F., a stabilire le modalità di attuazione della misura sperimentale. Occhio al termine di emanazione del decreto però. Infatti, se tale decreto non sarà emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare misure intese alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.E.F. e con il M.L.P.S.
La detassazione – Date le maggiori risorse finanziarie disponibili, a questo punto non si sa ancora se saranno confermate le regole attuali oppure se ci sarà una rivisitazione dei limiti massimi di agevolazione e della soglia reddituale per l’accesso all’agevolazione. Al riguardo, ricordiamo che l’aliquota agevolativa del 10% applicabile per un limite di importo complessivo fissato in € 2.500 lordi. Potranno beneficiarne solo i lavoratori del settore privato che nel 2011 hanno dichiarato un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all’imposta sostituiva prevista dal D.L. 93/2008.
Quali voci possono essere detassati? – Nel dettaglio, le voci detassabili sono:
- lo straordinario (forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- il lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- il lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- il lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.
Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate a incrementi di produttività, competitività e redditività.
Accordi collettivi territoriali o aziendali – Tuttavia, per poter essere detassati tali voci retributive è necessario che derivino da accordi collettivi aziendali o territoriali.