9 marzo 2016

Premio 2016: in stallo i limiti minimi di retribuzione giornaliera

Il limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 47,68 euro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INAIL, con la Circolare n. 7/2016, ha individuato – per l’anno 2016 – i limiti minimi di retribuzione per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e per i premi speciali ordinari, nonché il profilo risarcitorio. Dal testo della Circolare si evince che per quest’anno non vi sarà alcun aumento dei premi INAIL, in quanto la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha neutralizzato gli effetti negativi della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo, che per l’anno 2015 è risultata pari a -0,1%.

Premi ordinari – Per la determinazione del premio assicurativo ordinario bisogna conoscere: il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e l’ammontare delle retribuzioni.

Il limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a euro 47,68, mentre quello mensile è pari a euro 1.239,68. Il minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali, per l’anno 2014, è pari a € 26,49. In deroga a quanto sopra, detto limite minimo, per i lavoratori a domicilio, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 47,68.

Un caso particolare è quello dei lavoratori con contratto part-time, basato sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, che è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), nel rispetto del minimale e massimale di rendita. La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2016 risulta determinata come segue: (47,68 x 6 : 40 = 7,15 euro).

Premi speciali unitari - Quando la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, si sostituisce il premio da applicare sull’importo delle retribuzioni con dei premi speciali unitari. Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, e il numero delle macchine ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. In particolare, gli importi della retribuzione minima giornaliera dei titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati ad imprenditore artigiano, è pari a 47,68 euro.

Profilo risarcitorio – Per quanto riguarda il profilo risarcitorio, ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2015, il minimale e il massimale di rendita corrispondono ai seguenti importi: 53,98 euro per il minimale di rendita giornaliero (16.195,20 euro annuali); 100,26 euro per il massimale di rendita giornaliero (30.076,80 annuali).
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