7 maggio 2015

Prepensionamento non validato. Serve una nuova richiesta

Stop alle prestazioni di esodo qualora manca anche uno solo dei requisiti essenziali in capo al lavoratore. In tali casi, va presentato il mod. SC77.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Qualora l’INPS accerti la mancanza di almeno uno dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore per il quale si è richiesto il prepensionamento ai sensi dell’art. 4, co. 1 a 7-ter della L. n. 92/2012), il datore di lavoro deve ripresentare sul “Cassetto previdenziale aziende” la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di voler comunque procedere all’esodo per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.

Di conseguenza, la Sede della matricola principale deve inviare al datore di lavoro, tramite PEC, il documento di validazione dell’accordo per i lavoratori in possesso dei requisiti allegando nuovamente il prospetto di quantificazione dell’onere, ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria.

A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 3088 di ieri.

L’esodo - In particolare, stiamo parlando della possibilità concessa dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter, della L. n. 92/2012), nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Nella prestazione sono inclusi anche i dirigenti risultati in esubero nell’ambito di un processo di riduzione di personale avente qualifica dirigenziale, conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.

Il pagamento dell’indennità di prepensionamento viene corrisposta per 13 mensilità ed è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese. La prestazione, inoltre, è erogata su richiesta del datore di lavoro e viene determinata direttamente dall’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) la quale è tenuta ad erogarla.

Sul punto, si rammenta che qualora l’accordo si perfezioni nell’ambito di accordi sindacali delle procedure ex art. 4 e 24 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, non sono necessarie ulteriori adesioni da parte dei dipendenti interessati.

Accordo sindacale valido - L’accordo sindacale di cui alla L. n. 223/1991 può essere validato dall’INPS esclusivamente in due casi:

1. nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori destinatari siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2. nell’ipotesi in cui l’accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Accordo sindacale non valido - Viceversa, l’accordo non può essere validato qualora uno o più lavoratori di cui all’accordo non risultino in possesso dei requisiti prescritti e l’accordo non contenga la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo.

Attenzione. Nel caso in cui la Sede INPS territorialmente competente verifichi la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, non può essere validato l’accordo, e deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati.

Tuttavia, le parti stipulanti l’accordo possono comunque comunicare all’INPS di volere procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti. A tal fine, il datore di lavoro deve ripresentare sul “Cassetto previdenziale aziende” - avvalendosi della funzionalità “Contatti”, oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012)” - la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo in argomento.

La Sede della matricola principale deve di conseguenza inviare al datore di lavoro, sempre tramite PEC, il documento di validazione dell’accordo per i lavoratori in possesso dei requisiti allegando nuovamente il prospetto di quantificazione dell’onere, ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria.
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