28 marzo 2014

Prestazione assistenziale per minori. Gestione senza vincoli

Il genitore non deve aspettare il placet da parte del Giudice per aprire e gestire un c/c per conto di un minore titolare di prestazioni assistenziali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Non serve l’autorizzazione da parte del Giudice tutelare per gestire e aprire un c/c intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza. Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore, in quanto sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320, c. 1 del codice civile. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 3606/2014, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito alle difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Indennità di frequenza e accompagnamento –
In particolare, stiamo parlando delle provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 (L. n. 289/1990), che sono: l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile di frequenza. Per accedere all’indennità di accompagnamento occorrono gli stessi requisiti per quelli indicati per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18, vale a dire:
  • riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
  • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (D.Lgs. n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Mentre i requisiti per il diritto al riconoscimento dell’indennità mensile di frequenza sono:
  • età inferiore ai 18 anni;
  • riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
  • validità per il solo periodo di frequenza:
  • requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure;
  • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
  • spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l'anno 2013: limite di reddito € 4.738,63);
  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (D.Lgs. n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non serve l’autorizzazione – Ciò detto, l’istituto previdenziale tiene a precisare che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione; pertanto, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 c.c., che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Gestione del c/c - Ne consegue, quindi, che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. Analogo discorso va fatto nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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