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Premessa – Il professionista che ha svolto l’attività senza iscriversi alla cassa di previdenza e neppure all’Inps gestione separata può ancora fare questa scelta. Pertanto nel caso in cui gli sia arrivato un avviso di accertamento 2005 da parte dell’Inps nell’ambito dell’operazione poseidone e il professionista aveva la possibilità di iscriversi alla cassa lo può ancora fare annullando così l’avviso di accertamento e versando i contributi arretrati alla cassa di appartenenza.
Operazione poseidone – L’operazione Poseidone iniziata nel corso del 2009, in attuazione della convenzione Inps – Agenzia delle Entrate per lo scambio di informazioni dai rispettivi archivi informatici. In particolare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Dl n. 112/2008, ai fini di garantire maggior efficacia ai controlli in materia di corretti adempimenti in materia fiscale e contributiva, sono stati messi a disposizione dell’Inps i flussi informativi relativi ai soggetti titolari di partita Iva e ai contribuenti che nell’anno di imposta avevano denunciato redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e avevano indicato tale attività come prevalente all’interno del modello di dichiarazione annuale dei redditi. Le informazioni così fornite sono state confrontate dall’Inps con gli archivi delle Camere di Commercio e con il proprio archivio dei soggetti titolari di una posizione previdenziale (artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla gestione separata). Nel caso di mancata corrispondenza dei dati, sono state inviate lettere di richiesta precisazioni e successivamente l’Inps ha proceduto all’iscrizione d’ufficio dei soggetti individuati che possedevano certe caratteristiche.
Manovra correttiva, art. 18, co. 12 – Coinvolti anche i professionisti nell’operazione poseidone infatti il D.L. 98/2011 all’art. 18 comma 12 ha previsto che soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di previdenza della categoria.
Opzione - Che cosa succede se la cassa prevede per il professionista la libertà di iscriversi o meno? L’Inps con il messaggio 702/2012 ha risposto a tale interrogativo affermando che la mancata iscrizione alla cassa non basta, da sola, a far scattare l'obbligo contributivo alla gestione separata: occorre che il professionista manifesti l'opzione. Infatti, spiega l'Inps, poiché l'obbligo di contribuzione è strettamente legato alla volontà del professionista, quest'ultimo può esplicitare ora per allora la sua scelta, chiedendo alla cassa di poter versare la contribuzione omessa. Allora il professionista è di fronte a un bivio: può optare per non iscriversi alla cassa ma in tal caso è tenuto a pagare i contributi alla gestione separata Inps (vale, dunque, l'accertamento); altrimenti, può decidere di pagare i contributi alla cassa e in tal caso è esonerato dalla contribuzione alla gestione separata (l'accertamento è annullato).